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Con il P.O. n. 30/2026 il CNDCEC ha chiarito gli effetti della richiesta di cancellazione dall’Albo presentata da un iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e già destinatario di una sanzione di sospensione. Il quesito, formulato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di La Spezia, riguardava la possibilità di accogliere la cancellazione sia nel caso di sospensione non ancora esecutiva sia nel caso di sanzione già efficace, chiarendo inoltre gli effetti di un’eventuale futura reiscrizione.
Il parere si colloca nel solco della più recente evoluzione interpretativa derivante dalla sentenza n. 70/2025 della Corte costituzionale e dal successivo orientamento espresso dal Ministero della Giustizia, modificando in modo significativo l’assetto applicativo fino a oggi seguito dagli Ordini professionali.
Il quesito sottoposto al Consiglio Nazionale chiedeva di chiarire se, nei confronti dell’iscritto sottoposto a procedimento disciplinare, trovasse ancora applicazione l’art. 5, comma 8, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato il 18 marzo 2015, oppure se dovesse prevalere il nuovo orientamento derivante dalla sentenza n. 70/2025 della Corte costituzionale e dal parere ministeriale del 24 luglio 2025.
Nel proprio intervento il Ministero della Giustizia ha chiarito che i principi affermati dalla Consulta sono direttamente applicabili anche all’ordinamento dei dottori commercialisti ed esperti contabili. L’assenza, nella normativa primaria, di una disposizione espressa che vieti la cancellazione impone infatti una lettura costituzionalmente orientata della disciplina professionale.
Ne deriva il venir meno del divieto di cancellazione dall’Albo in pendenza di procedimento disciplinare. Se il professionista presenta espressa istanza di cancellazione, questa può quindi essere accolta anche durante la pendenza dell’azione disciplinare.
Uno dei chiarimenti più rilevanti contenuti nel parere riguarda gli effetti della cancellazione sul procedimento disciplinare pendente. L’accoglimento dell’istanza determina infatti l’estinzione del procedimento in corso, ma ciò non comporta la definitiva consumazione del potere disciplinare.
Il Ministero della Giustizia precisa infatti che, in caso di futura reiscrizione del professionista, il procedimento potrà essere nuovamente avviato in relazione ai medesimi fatti, purché non sia maturata la prescrizione. Il potere disciplinare resta quindi sospeso, ma non viene definitivamente meno.
L’indicazione assume particolare rilievo per gli Ordini territoriali, chiamati a gestire eventuali richieste di reiscrizione tenendo conto dell’esistenza di procedimenti precedentemente interrotti per effetto della cancellazione.
Il passaggio più netto del P.O. n. 30/2026 riguarda tuttavia l’ipotesi in cui il professionista sia già stato destinatario di una sanzione disciplinare di sospensione, sia essa esecutiva o ancora non definitiva. In questo caso il CNDCEC precisa che la cancellazione dall’Albo non produce alcun effetto estintivo sulla sanzione già irrogata.
La sospensione disciplinare conserva, infatti, la propria efficacia fino al completo esaurimento. Se il professionista si cancella volontariamente mentre la sospensione è in corso oppure prima di iniziare a eseguirla, la misura non viene meno. In caso di successiva reiscrizione, la parte di sanzione ancora non scontata dovrà essere integralmente eseguita.
Secondo il Consiglio Nazionale, la soluzione interpretativa risponde a una precisa esigenza sistematica: evitare che la cancellazione dall’Albo possa trasformarsi in uno strumento utilizzato per eludere gli effetti delle sanzioni disciplinari. Un principio che mira a preservare l’effettività del sistema disciplinare e l’equilibrio dell’ordinamento professionale.