21 dicembre 2012

Casse: no a emendamento Stabilità 2013

Anche il secondo emendamento sull’elenco Istat appare errato ai professionisti.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Gli emendamenti superflui - Casse professionali ancora nel mirino del Legislatore. Anche se questa volta l’obiettivo è indiretto, poiché oggetto di discussione è l’inserimento di un emendamento sull’elenco Istat nella Legge di Stabilità 2013 in corso di approvazione alla Camera, dopo aver ottenuto ieri la fiducia al Senato. Gli emendamenti, in realtà, sono due: il primo è stato soppresso lo scorso 17 dicembre poiché non ammissibile sotto diversi punti di vista (che illustreremo); il secondo, il sostituzione a quello cancellato, è d’auspicio delle categorie professionali che segua la medesima sorte del precedente. Tali attività legislative sono entrambe mirate a blindare l’elenco delle pubbliche amministrazioni stilato dell’Istituto nazionale di statistica da possibili attacchi giurisdizionali, come quelli annunciati dall’Adepp che ha annunciato battaglia al fine di ripristinare i diritti degli enti previdenziali delle categorie professionali.

L’emendamento soppresso - “Nel decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, all’articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-quater), aggiungere la seguente ‘q-quinquies) le controversie aventi ad oggetto la ricognizione operata dall’ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;’”, questi i termini costitutivi del primo emendamento che andava a completare l’art. 2 del D.D.L. Stabilità, comma 43-sexies. Con tali modifiche si intendeva estendere la competenza del TAR del Lazio, sede capitolina, anche sulle questioni inerenti l’Istat. Tale emendamento, com’è stato accennato, ha subito la soppressione per alcuni fondamentali motivi. In primis, analizzando l’emendamento con un approccio di diritto parlamentare, emerge in maniera chiara la sua inammissibilità, poiché alla Legge di Stabilità (di qualsiasi anno) “non sono ammissibili emendamenti aggiuntivi privi di effetti finanziari […] o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio […] emendamenti volti a introdurre disposizioni di per sé stesse prive di effetti finanziari o con effetto neutrale”, alla luce della Legge n. 196/09. Inoltre, ai fini processuali, la disposizione risulta inutile e approssimata, in quanto il TAR del Lazio è già regolarmente riconosciuto organo della giurisdizione amministrativa che coinvolge le pubbliche amministrazioni di livello nazionale e non vi è alcun dubbio su una siffatta competenza.

La strana coincidenza – Ciò detto, appurato l’ormai scampato pericolo, va comunque segnalato che l’introduzione del presente emendamento era risultata quasi contemporanea alla dichiarazione del presidente dell’istituto di statistica, Enrico Giovannini. Lo stesso, infatti, nel difendere l’Istat dagli annunciati attacchi dell’Adepp, aveva denunciato la crescente tendenza di valutare il proprio elenco alla stregua di “una lista di tipo amministrativo suscettibile di essere impugnata giudizialmente da tutti quei soggetti che assumono di non dovervi essere inseriti”. Ciò, secondo Giannini, avrebbe potuto svalutare l’attività di classificazione dell’istituto.

Emendamento 2.0 – Morto un papa, se ne fa un altro. Così recita un popolare detto che sembra esser stato adottato dai relatori della Stabilità 2013. Infatti, dopo aver soppresso il primo emendamento, ne hanno prontamente presentato uno sostitutivo sul quale il fronte professionale si augura che incombano nuovamente le cesoie. Quali sono i motivi di un tale auspicabile annullamento? Ebbene, li vedremo in sintesi. L’emendamento prevede che “avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è ammesso ricorso alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 103, secondo comma, della Costituzione”, dove la norma costituzionale dispone in merito alla competenza della Corte dei Conti su materie di contabilità pubblica e altre specificate dalla legge. Ciò detto, il fronte professionale reputa in secondo emendamento altrettanto incomprensibile del primo, nonché parallelamente inesatto. Innanzitutto valgono anche in questo caso i criteri di inammissibilità pocanzi accennati. Per quanto riguarda poi il riferimento alla Costituzione, sarà opportuno chiarire che l’elenco Istat “a) è un provvedimento amministrativo; b) non è materia di contabilità pubblica”. In definitiva, quest’elenco non è che un elemento “istruttorio” che fornisce alle norme contabili e di finanza pubblica determinate informazione.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy