9 maggio 2013

Cdl: arrivano i parametri

In vigore dal 22.5 il Regolamento per la determinazione dei compensi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Parametri ok - I parametri ufficiali sui quali calcolare i compensi spettanti ai consulenti del lavoro sono stati finalmente pubblicati tramite un provvedimento ministeriale che attualizza la quantificazione degli onorari e sottolinea le già illustrate caratteristiche professionali della categoria. “Consulenza in materia fiscale, contabile, societaria ad ampio raggio; contratti e bilanci; gestione delle crisi d'impresa; ammortizzatori sociali , certificazione dei contratti, conciliazione e arbitrato; contenzioso del lavoro, tributario, sindacale giudiziale e stragiudiziale: tutto lo scibile della consulenza del lavoro e tributaria delle aziende è racchiuso in questo decreto che esalta la modernità e la particolarità della professione di consulente del lavoro”, spiegano gli stessi professionisti. Il decreto entrerà in vigore dal 22 maggio 2013, riferendosi alle liquidazioni decorrenti da tale data.

Il Regolamento sui parametri - Il Regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che dispone le linee guida per la determinazione dei parametri per la liquidazione in via giurisdizionale dei compensi spettanti ai consulenti del lavoro, è stato pubblicato martedì 7 maggio sulla Gazzetta Ufficiale n. 105/2013. Le disposizioni contenute nel suddetto Regolamento erano già state espresse dal decreto sulle liberalizzazioni, che aveva definitivamente soppresso il tariffario fino ad allora in vigore per le categorie professionali. All’epoca il decreto aveva stabilito che un successivo provvedimento ministeriale avrebbe dovuto decretare i parametri da usare per la determinazione dei compensi da parte del giudice; ora, con il Regolamento pubblicato in Gazzetta, questo provvedimento esiste anche per i consulenti del lavoro.

Le disposizioni del Regolamento
– In sostanza, cosa stabilisce questo Regolamento ministeriale? Ebbene, in primis, è indicato che, qualora vi sia disaccordo tra le parti, il giudice dovrà liquidare la parcella del consulente avvalendosi delle disposizioni esposte. Vi sono poi delle spese che risultano comprese nel compenso determinato, altre che invece ne sono escluse. Tra le prime vi sono i costi per le attività accessorie, mentre tra le seconde si trovano le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo. L’ammontare del compenso dovuto, delle spese, degli oneri e dei contributi, oltreché l’importo complessivo, sono voci che dovranno essere citate nel provvedimento di liquidazione in maniera chiara e distinta.

Regole per la liquidazione del compenso
– Per la determinazione del compenso si dovranno poi rispettare alcune regole disposte dai diversi articoli del decreto emanato. Nello specifico, l’articolo 1 del provvedimento stabilisce il principio dell’unicità del compenso anche nel caso in cui a svolgere la prestazione sia stata una stp o si sia trattato di un incarico collegiale (nella fattispecie, si potrà optare per un aumento pari a un massimo del doppio). Poi, seguendo quanto già disposto dall’articolo 9, comma 4, del D.L. n. 1/12, qualora non sia stato stipulato un preventivo, ciò andrebbe a costituire “elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”.

Il valore della prestazione – I primi parametri per la determinazione del compenso (oltre all’importanza, la difficoltà, la complessità della pratica; le condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico; risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; l’impegno profuso e il pregio dell’opera) sono il valore e la natura della pratica, così come indicato all’articolo 4 del Regolamento. Ma come si determina questo valore? Ebbene, la seconda sezione del decreto indica proprio come valutare un simile parametro. Tale sezione, denominata “Parametri specifici”, illustra i criteri usati per le attività di amministrazione del personale (art. 6), calcolo del costo del lavoro e del TFR (art. 7), ammortizzatori sociali (art. 8), risoluzione rapporti (art. 9), predisposizione di denunce e dichiarativi (art. 10), contenzioso del lavoro e fiscale (artt. 11 e 12), contrattualistica (art. 13), consulenze tecniche di parte (art. 14). Il Regolamento si avvale infine di una Tabella A che espone le percentuali variabili da applicare, oltreché ulteriori valori monetari.

Pratiche eccezionali e non
– Un occhio di particolare riguardo va, per concludere, alle pratiche eccezionali poiché particolarmente importanti, complesse o difficili oppure per quelle di estrema urgenza. In tali fattispecie, nella determinazione del compenso si potrà applicare un aumento per un massimo del 100%. Quando invece si verifica un ritardo non addebitabile all’eccezionalità della pratica, allora si opterà per una riduzione che può arrivare a un massimo del 50%.

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