7 marzo 2012

Cndcec: chiarimenti sui tirocini

Il presidente Siciliotti ha inoltrato al Miur e al Ministero della Giustizia una richiesta di chiarimenti in merito alla questione dei tirocini. Tramite l’informativa n. 20 ne mette al corrente gli Ordini territoriali.
Autore: Redazione Fiscal Focus

L’informativa n. 20 - E’ stata resa nota ieri, sul portale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, l’informativa n. 20 che il presidente Claudio Siciliotti ha inoltrato ai colleghi posti a guida degli Ordini territoriali. Nella missiva lo stesso leader del Cndcec ha precisato che in data 28 febbraio dell’anno in corso l’ente ha inviato una lettera con doppia destinazione, al fine di ottenere risposte soddisfacenti e adeguate alle numerose domande pervenute dai diversi Ordini. I destinatari della lettera che Claudio Siciliotti ha allegato all’informativa n. 20 sono i Dicasteri della Giustizia e dell’Istruzione, Università e Ricerca, rispettivamente guidati dai ministri Paola Severino e Francesco Profumo.

Le richieste degli Ordini territoriali - Nello specifico, nelle istanze avanzate al Consiglio nazionale gli Ordini locali dei dottori commercialisti ed esperti contabili proponevano quesiti inerenti la messa in atto delle disposizioni in materia di tirocinio illustrate nel decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012. Il presidente Siciliotti ha tenuto a specificare che una volta compiuto il primo passo concernente nell’invio della richiesta di chiarimenti, qualora dovessero sopraggiungere risposte da almeno uno dei due Ministeri interpellati, l’organo da lui presieduto provvederà a diffondere i contenuti chiarificatori. A ben vedere, la maggior parte dei quesiti esposti dagli Ordini locali si concentrano sulla disciplina da adottare nell’eventualità in cui un soggetto abbia concluso i 18 mesi di tirocinio alla data di decorrenza del dl. n. 1/2012. Ciò detto, le istanze provenienti dagli Ordini territoriali si concentrano anche sulla possibilità di ottenere ulteriori spiegazioni in merito all’opportunità di svolgere il periodo di tirocinio in parallelo con gli studi universitari. Premesso che l’attuale disposizione emanata dal Governo tecnico concede ai giovani aspiranti professionisti di poter iniziare i primi sei mesi di tirocinio in maniera contestuale agli studi relativi alla laurea di primo livello, il dubbio degli Ordini emerge dal fatto che “la convenzione quadro attuale prevede esclusivamente la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente agli studi specialistici (o magistrali) per una durata complessiva di 2 anni”.

La lettera ai ministeri – Inviata al direttore generale della Direzione della giustizia civile, Maria Teresa Saragnano, e al direttore generale della Direzione per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario del Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, Daniele Livon, la lettera di Claudio Siciliotti ha per oggetto la “richiesta di chiarimenti su applicazione dell’articolo 9 del decreto legge del 24 gennaio 2012, n. 1”. A ben vedere, illustrando stralci del testo del decreto, il presidente del Cndcec ha inteso sottolineare le perplessità precedentemente espresse dai suoi colleghi degli Ordini locali. Innanzitutto, Siciliotti mette in evidenza l’apparente non immediata percettività della norma che, esprimendosi al futuro, lascia ampi margini di dubbio in merito alla possibilità che per essere attutata essa necessiti di un ulteriore provvedimento. “Poiché però il decreto legge non è lo strumento per dettare norme di principio – scrive il leader dei commercialisti e degli esperti contabili – c’è da pensare che si sia invece voluta introdurre una norma immediatamente precettiva”. Da ciò verrebbero alla luce conseguenze critiche, poiché “si verrebbe a determinare un vero e proprio vuoto normativo”. Ebbene, si tratterebbe dell’incompatibilità tra questa disposizione e quella prevista dalla convenzione quadro di cui sopra. In altri termini, essendo determinato un lasso di tempo del tirocinio che “non potrà essere superiore ai diciotto mesi”, i giovani che si sono iscritti al registro dei tirocinanti successivamente all’entrata in vigore del decreto non potranno svolgere il tirocinio in convenzione, in quanto la convenzione quadro prevede un periodo non inferiore ai due anni. Il dubbio riguarda, quindi, la necessità di istituire nuove convenzioni tra il Cndcec e il Miur. In aggiunta ciò, Claudio Siciliotti ha inoltrato i due quesiti espressi sopra e pervenuti dai diversi Ordini territoriali.

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