Sul sito istituzionale del CNDCEC sono apparsi, nella giornata del 19 dicembre scorso, due interventi che si vanno di seguito a sintetizzare.
Informativa CNDCEC - Il primo riguarda l’Informativa n. 101/2018 indirizzata a tutti gli Ordini ed avente ad oggetto alcune indicazioni in tema di conguaglio dei contributi dovuti al Consiglio Nazionale per l’anno 2018.
Il documento reca in allegato un prospetto in formato Excel – da compilare e restituire entro il 31 gennaio 2019 - relativo al numero degli iscritti per Ordine, cui verrà fatto riferimento per il calcolo dell’ammontare del suddetto conguaglio contributivo.
Le formule per il calcolo sono preimpostate e, pertanto, una volta compilato, il prospetto evidenzierà, per ciascun iscritto, il conguaglio e gli eventuali residui per l’anno 2018 nonché quelli delle quote degli iscritti morosi per gli anni 2016 e 2017, nei cui confronti sia già stato avviato il procedimento disciplinare ed il provvedimento di sospensione.
L’informativa fornisce anche indicazioni circa i criteri di cui si terrà conto per il calcolo dell’importo dovuto a conguaglio per il 2018, e precisamente:
- il contributo annuale determinato dal CN a carico di ciascun iscritto e riscosso dall’Ordine d’appartenenza deve essere versato al Consiglio stesso anche in caso di cancellazione o sospensione del professionista in corso d’anno;
- detto contributo deve essere corrisposto anche dagli iscritti che richiedano la cancellazione dall’albo in corso d’anno;
- in caso di trasferimento dell’iscritto, è l’Ordine che ha effettivamente riscosso la quota a doverla trasmettere al CN;
- non rilevano, ai fini del calcolo del contributo, i passaggi dell’iscritto da Albo a Elenco qualora avvengano all’interno dello stesso Ordine;
- l’Ordine non sarà tenuto a versare al CN le quote degli iscritti morosi ove dimostri che nei loro confronti abbia provveduto a disporre la sospensione o, entro il 31 dicembre dell’anno di competenza, abbia aperto il relativo procedimento disciplinare. In ogni caso, l’adozione del provvedimento disciplinare non fa venir meno il dovere di riscossione dei contributi da parte dell’Ordine ed il successivo versamento al CN.
Il documento fornisce infine alcune specifiche relative alla determinazione dell’ammontare del contributo a conguaglio dovuto per il 2018 (che sostanzialmente è dato dalla differenza tra il contributo stesso calcolato secondo tali criteri e quello parimenti calcolato sulla base degli iscritti al 31 dicembre 2017).
Si ricorda infine agli Ordini che il versamento dei contributi a conguaglio (tutti, sia quelli relativi al 2018 che quelli relativi ai morosi del 2016 e 2017) dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore del CNDCEC (sulle coordinate indicate nel documento), dandone successiva comunicazione a mezzo fax o mail.
P.O. 315/2017 - Il secondo intervento è la risposta fornita ad un quesito posto dall’Ordine di Nocera Inferiore (P.O. 315/2017) con il quale sono stati chiesti chiarimenti in relazione alla possibile sussistenza di una situazione di incompatibilità qualora un iscritto all’albo svolga attività secondaria di partenariato per la tenuta di corsi di formazione per alimentaristi e sicurezza sul lavoro, con rilascio del relativo attestato a seguito di procedura di accreditamento.
Richiamando l’art. 4 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 139/2005 che, espressamente dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’esercizio, anche non prevalente né abituale, di attività di impresa per conto proprio o altrui, nonché dell’attività di mediazione ad essa relativa, il Consiglio ha precisato che, ove l’attività di partenariato venga svolta in virtù di un accordo contrattuale di docenza intercorso tra l’iscritto ed una società privata che organizzi corsi di formazione all’interno di un contratto di partenariato pubblico privato (PPP) stipulato tra la medesima ed un Ente pubblico, la prestazione erogata dall’iscritto deve considerarsi professionale e, dunque, non incompatibile.
All’opposto, qualora l’iscritto stesso abbia sottoscritto un accordo di partenariato con l’Ente pubblico, esso agirebbe come operatore economico e, pertanto, andrà a configurarsi un’attività di impresa, come tale incompatibile ai sensi della norma citata.