A seguito del recepimento degli obblighi di fatturazione elettronica – introdotti con la Direttiva Comunitaria 2006/112/UE (rifusione delle norme che costituiscono il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto), successivamente modificata dalla Direttiva 2010/45/UE (meglio nota come “Seconda Direttiva UE” sulla Fatturazione Elettronica) – i paesi dell’UE hanno progressivamente iniziato il loro percorso di adeguamento alle nuove regole.
In Italia il processo di trasformazione del sistema di fatturazione si è sviluppato seguendo un percorso così segnato:
- 6 giugno 2014 - introduzione della Fattura Elettronica obbligatoria con riferimento a qualunque tipologia di transazione nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale;
- 31 marzo 2015 - estensione dell’obbligo alle transazioni operate nei confronti di tutte le altre Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e quindi, non solo di quelle incluse nell’elenco Istat, ma anche di quelle di autorità indipendenti, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, istituzioni universitarie, Camere di commercio, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale e tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, compreso il Coni (B2G);
- 1° luglio 2018 - ulteriore estensione alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici (per i soli rapporti “diretti” tra il soggetto titolare del contratto con la pubblica amministrazione e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi) ed alle cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, esclusi dall’obbligo grazie al D.L. 28 giugno 2018, n. 79, in corso di conversione in legge).
La prossima tappa è il 1° gennaio 2019, data a partire dalla quale l’obbligo sarà esteso a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi, nonché alle relative variazioni, effettuate tra soggetti privati residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato (B2B e B2C).
Ciononostante non sembra che il contesto in cui tali novità sono ed andranno ad inserirsi sia ben chiaro e definito, anche a confronto con la situazione degli altri Paesi europei nei quali, pure, la stessa normativa è in corso di attuazione.
Il tutto con le considerazioni, anche di rilievo pratico, che ne conseguono circa l’attività che saranno chiamati a svolgere i commercialisti come consulenti di privati ed imprese che dovranno confrontarsi con il nuovo obbligo a partire dal prossimo gennaio 2019.
Sulla base di tali riflessioni, il CNDCEC e la FNC hanno elaborato il documento di ricerca
“La fatturazione elettronica: elementi di comparazione con gli ordinamenti degli altri Paesi, criticità da ponderare e proposte da considerare per la fluidità del processo” - appena pubblicato sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti –, che si pone, tra l’altro, come naturale seguito del precedente documento pubblicato a marzo con il titolo “I servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista”.
L’obiettivo del nuovo documento è quello di tracciare un panorama sullo stato dell’arte della fatturazione elettronica in Italia, negli altri Paesi UE e nel resto del mondo, indicando, tra l’altro, le principali proposte di emendamento per renderne maggiormente fruibile il relativo processo, nonché l’analisi delle criticità che il nuovo obbligo potrebbe potenzialmente determinare, unitamente a quella delle vecchie questioni e delle nuove opportunità che i commercialisti potrebbero trovarsi ad affrontare nel breve termine.
A tal ultimo riguardo, infatti, il documento evidenzia come la Categoria dei commercialisti si troverà presto a dover affrontare – sul piano concreto – le richieste della clientela (soprattutto aziende e studi professionali meno strutturati) di essere supportata sia nella fase dell’emissione delle fatture in formato elettronico (ciclo attivo) che in quella di ricezione delle fatture da parte dei fornitori (ciclo passivo); si spinge poi, ancora oltre, a considerare quale sarà la portata delle prossime novità per il sistema Paese nel suo complesso.
Il documento si conclude con il richiamo alle proposte che il CNDCEC ha formulato nelle competenti sedi istituzionali per una più agevole e condivisa diffusione della fatturazione elettronica nel nostro Paese (in particolare, l’introduzione di un regime premiale per coloro che si obbligano ad emettere tutte le loro fatture in formato elettronico e, sussistendone i presupposti, a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi, nonché a corredare le dichiarazioni presentate ai fini dell’IVA, delle imposte sui redditi e dell’IRAP del visto di conformità, ulteriormente “rafforzato” dall’attestazione, da parte degli stessi soggetti abilitati al rilascio del visto (tra cui i Commercialisti), della corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a 500 euro).