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Il Pronto Ordini n. 233/2011 - Con il Pronto Ordini n. 233/2011, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ha dato alcuni chiarimenti in merito all’attività professionale del Dottore commercialista ed Esperto Contabile in particolare sull’applicazione dei compensi professionali.
I chiarimenti hanno riguardato:
- la possibilità degli iscritti all’albo di ricoprire la carica di sindaco in una società, e contestualmente rendere l’attività di consulenza per la stessa;
- la possibilità di rilasciare pareri di liquidazione in caso di compensi inferiori ai minimi tariffari;
- la possibilità del rilascio di un parere di conformità su una parcella relativa ad una attività non portata a compimento per cause non dipendenti dal professionista;
- la possibilità di rilasciare un parere di liquidazione a favore di un avvocato.
Consulente e sindaco in una stessa società – L’articolo 2399 del Codice Civile, stabilisce le cause di ineleggibilità e decadenza, ed individua le situazioni in presenza delle quali vi è una presunzione di assoluta ineleggibilità e decadenza e altre in cui il sindaco deve adottare un sistema di valutazione dei rischi per la propria indipendenza. Viene evidenziato il principio di comportamento 1.4 del Collegio Sindacale delle norme approvate il 15 dicembre 2010 dallo stesso Consiglio Nazionale. Nel principio di comportamento, si evidenzia che in presenza di rapporti di lavoro autonomo, di consulenza, prestazione d’opera retribuita, o altri rapporti di natura patrimoniale, le stesse situazioni vanno valutate dai sindaci caso per caso, sulla base dell’analisi dei rischi per l’indipendenza. Per quanto riguarda i fattori che incidono su tale stima, abbiamo la continuatività dei rapporti, l’interferenza dell’attività di consulenza la compromissione dell’indipendenza finanziaria.
Pareri di liquidazione e minimi tariffari – In riferimento alla tariffa professionale, si osserva che la stessa contiene solo dei minimi di riferimento, che sono derogabili dalla volontà delle parti. Tale derogabilità deriva oltre che dalle disposizioni del decreto Bersani (DL 4 luglio 2006 n. 223), anche dalla previsione dell’ art. 2233 del Codice Civile, che consente all’ accordo tra le parti di derogare le disposizioni tariffarie contenute in una fonte normativa secondaria. Come indicato nel commentario alla tariffa, approvato dal Consiglio Nazionale, i compensi inferiori ai minimi, potranno essere giustificati ad esempio a seguito di prestazioni professionali verso enti senza scopo di lucro, o quando vi sono condizioni oggettive che inducano a intraprendere tale decisione.
Compensi inferiore ai minimi - La richiesta di compensi inferiore ai minimi, può derivare dalla presenza di un accordo tra le parti, oppure da personali valutazioni del professionista. In caso di presenza di un accordo tra le parti in forma scritta, dove risultano gli oneri preconcordati, il Consiglio dell’Ordine si limiterà a porre un proprio visto, nel caso invece delle valutazioni effettuate dal professionista, il Consiglio dell’ Ordine, è chiamato ad accertare se per ciascuna attività professionale dichiarata dal Commercialista, sia stata correttamente applicata la tariffa professionale, rispettando i criteri per la determinazione dei compensi. Il Consiglio dell’Ordine potrà liquidare la parcella secondo i minimi tariffari, e rimane al professionista la possibilità di richiedere al cliente il pagamento di somme inferiori a quelle liquidate dall’Ordine.
Attività non portata a compimento – In presenza di incarichi non giunti a compimento, ai sensi dell’art. 13 TP, spettano al professionista i compensi corrispondenti alle prestazioni svolte fino al momento della loro cessazione, tenuto conto del risultato utile che ne possa essere derivato.
Da ciò, deriva che al professionista spetteranno i soli onorarti graduali (art. 26 TP) con riferimento alle singole prestazioni svolte. Il Consiglio dell’Ordine quindi, dovrà rilasciare il parere di liquidazione valutando la corretta applicazione degli onorari graduali in riferimento al risultato utile per il cliente, delle indennità e dei rimborsi spese.
Parere nei confronti di un avvocato – In riferimento al parere di liquidazione nei confronti di un avvocato, si tratterebbe di un atto oggettivamente e soggettivamente amministrativo emesso nell’esercizio di poteri autoritativi, ed in grado di incidere sulla sfera giuridica del professionista. In relazione a ciò, si evidenzia che al Consiglio dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili territoriale è attributo dalla legge il potere di formulare pareri in materia di liquidazione solo nei confronti degli iscritti (previa richiesta) o della pubblica amministrazione.
Nel caso dell’avvocato, il Consiglio ritiene che possa escludersi il rilascio del parere di liquidazione in quanto soggetto diverso da quelli indicati dalle disposizioni normative.