4 ottobre 2012

Cndcec: i parametri per la liquidazione giudiziale

Informativa n. 73/2012
Autore: Redazione Fiscal Focus

L’oggetto dell’informativa - Con l’informativa n. 73/2012 indirizzata ai presidenti degli Ordini locali, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili intende dare delucidazioni in merito al Decreto 20 luglio 2012, n. 140, vale a dire il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia.

I parametri e l’utilità del preventivo di massima - Il parere del Consiglio nazionale è che il citato decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 agosto e recante disposizioni circa i parametri che l’organo giurisdizionale dovrà adottare per il calcolo della liquidazione, debba essere accolto con favore. Le motivazioni di una siffatta posizione dipendono dalla circostanza che vede i nuovi parametri, le cui modalità applicative sono esposte nella tabella C del decreto, in linea di massima concordi con quanto precedentemente disposto dalla tariffe ormai abrogate. “Come evidenziato nelle informative n. 21/2012 e 24/2012 – spiega il Consiglio nazionale - ti ricordo l'importanza dell'elaborazione del preventivo di massima, di cui all'art. 9, comma 4 del DL 24 gennaio 2012, n. 1, in forma scritta. Infatti, ancorché la forma scritta non sia richiesta esplicitamente da alcuna disposizione normativa, ti segnalo che il comma 6 dell'art. 1 del decreto in oggetto prevede che l'assenza della prova del preventivo di massima richiesto dall'art. 9, comma 4 del DL 1/ 2012, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”.

Da quando entrano in vigore le nuove norme – Infine, l’informativa indica anche la data di entrata in vigore dei nuovi parametri, che sono finalizzati al calcolo della liquidazione qualora non vi fosse un accordo scritto in via preliminare tra il professionista e il cliente. Secondo quanto stabilito dall’articolo 41 decreto, le liquidazioni giudiziali calcolate a partire dai parametri citati avverranno a partire dal 23 agosto 2013, pertanto “le liquidazioni giudiziali necessarie alla definizione dei compensi spettanti per incarichi conclusi o assunti prima del 24 gennaio 2012 (data di abrogazione delle tariffe professionali per effetto dell'art. 9, DL 24 gennaio 2012, n. 1), avverranno attraverso l'applicazione delle precedenti tariffe professionali”.

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