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I Gruppi di Lavoro “Procedure per gli studi professionali” e “Adeguata verifica della clientela” della Commissione Antiriciclaggio, rientrante nell’Area delegata al Consigliere Attilio Liga, hanno elaborato il documento “Il contrasto al finanziamento del terrorismo: normativa e adempimenti del professionista”, pubblicato ieri sul sito istituzionale del CONSIGLIO Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Lo studio risponde alla necessità di considerare più definitamente la disciplina della prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo, richiamato dall’art.2 del d.lgs. 21/11/2007, n.231, ed ancor prima dal d.lgs. 22/6/2007, n. 109, ove si delineano attività di natura cautelare indirizzate anche ai professionisti.
Finora, difatti, nel dare attuazione al d.lgs. 231/2007, i professionisti hanno rivolto attenzione prevalentemente all’individuazione delle fattispecie sospette di riciclaggio, benchè la suddetta normativa contenesse prescrizioni espressamente finalizzate anche al contrasto delle attività di finanziamento del terrorismo. La ragione di tale restrizione è dipesa tanto da un difetto strutturale della normativa in oggetto, che non contempla esplicitamente una definizione autonoma di “finanziamento del terrorismo”, quanto da una fisiologica difficoltà del mondo delle professioni di approcciarsi a vicende non consuete alla propria specifica attività.
Tuttavia l’aumentata frequenza di attacchi terroristici ha condotto, più in generale, ad un’intensificazione delle attività di contrasto e di prevenzione del terrorismo da parte delle istituzioni internazionali, comunitarie e nazionali, e, più nello specifico, ha imposto la necessità di rianalizzare gli adempimenti già individuati con riferimento al reato di riciclaggio.
L’intento dello studio è dunque quello di individuare le modalità più adatte a tutelare le forze economico-finanziarie sane onde allontanare il rischio di coinvolgimenti in attività che possano rivelarsi strumento di finanziamento di finalità terroristiche, partendo dall’analisi delle possibili forme attraverso cui esso può realizzarsi e ragionando conseguentemente sulle possibili misure di prevenzione.
Infatti, accanto alle forme di finanziamento direttamente riconducibili alla finalità terroristica (il c.d. macrofinanziamento), vanno considerate e arginate quelle forme di microfinanziamento realizzabili, in maniera indiretta, attraverso le più varie forme di attività. Per contrastare queste modalità più “subdole” si sono attivate vari organismi: dalla Commissione Europea che ha predisposto una recente proposta di direttiva lo scorso 5 luglio 2016, contenente indicazioni per intercettare canali di trasferimento che sfuggono attualmente all’applicazione delle misure di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette; al GAFI, che ha in corso la definizione di specifici indicatori di rischio, derivanti dalla collaborazione di tutte le istituzioni internazionali; alla Banca d’Italia, che nell’aprile 2016 ha richiamato ad una attenta valutazione degli indicatori di anomalia emessi in particolare il 24 agosto 2010.
Lo studio realizzato dalla Commissione antiriciclaggio, dopo una prima parte contenente le fonti normative e l’inquadramento della fattispecie del finanziamento al terrorismo, si sofferma sugli adempimenti del professionista, specificandoli – anche grazie al supporto di efficaci schemi riepilogativi - nell’adeguata verifica del cliente e nella segnalazione di operazioni sospette, e segnalando, da ultimo, quegli elementi e criticità da valutare ai fini dell’adeguata verifica e segnalazione di dette operazioni. Esso si propone, pertanto, come strumento informativo ad integrativo delle Linee Guida già elaborate nel 2007.