29 novembre 2016

CNDCEC: il documento su accordi di ristrutturazione e convenzione di moratoria

Autore: ESTER ANNETTA

Pubblicato dal CNDCEC il documento “Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria”, elaborato dalla Commissione Crisi di Impresa rientrante nell’Area Procedure Concorsuali delegata ai Consiglieri Felice Ruscetta e Maria Rachele Vigani.
Il documento contiene un’analisi formulata in maniera schematica e per punti delle nuove previsioni che il D.L. 83\2015, convertito con L. 132\2015, ha introdotto con l’art. 182 septies Legge fallimentare: detta norma consente al debitore che impieghi strumenti funzionali al superamento della crisi d’impresa, quali gli accordi di ristrutturazione e la convenzione di moratoria, di estenderne l’ambito di applicazione anche ai rapporti con banche ed intermediari finanziari (ma, più ampiamente, anche altri soggetti abilitati ai servizi di investimento, quali le imprese di leasing, i consorzi fidi, le società di factoring, le realtà di credito al consumo, le società veicolo impiegate nelle cartolarizzazioni) quando abbia nei loro confronti almeno la metà dei suoi debiti complessivi; ciò, peraltro, con l’ulteriore vantaggio che gli effetti di tali accordi siano vincolanti anche per le altre banche e istituti finanziari che non vi abbiano aderito.
La finalità di detta estensione – come si spiega nel documento - è quella di accelerare i tempi della negoziazione ed impedire che il risanamento aziendale sia pregiudicato dall’atteggiamento ostruzionistico o disinteressato da parte di finanziatori con una minore esposizione creditoria.

Al di là delle considerazioni sull’eccezionalità di tale previsione che – in espressa deroga a quanto previsto dagli articoli 1372 e 1411 del codice civile, rispettivamente in tema di efficacia del contratto (che “ha forza di legge tra le parti” e “non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”) e di contratto a favore di terzo (ove si prevede che, in generale, il contratto deve essere favorevole al terzo e questi deve dichiarare di volerne profittare, altrimenti esso non avrà efficacia nei suoi confronti) – dispone un effetto vincolante anche nei confronti di istituti finanziari che non abbiano aderito all’accordo, il documento compie, anzitutto, un raffronto tra la preesistente disciplina degli accordi di ristrutturazione come previsti dall’art. 182 – bis L. fall., per poi soffermarsi sulla puntualizzazione dei requisiti e delle condizioni di estensibilità (oltre che sugli obblighi informativi e di pubblicità) introdotti dal nuovo art. 182 septies, commi secondo, terzo e quarto, L. fall.
Pertanto esso si sofferma su: le trattative con i finanziatori; la convenienza dell’accordo; la formazione delle categorie di creditori; l’obbligatorietà dell’accordo per i creditori non aderenti ; l'attività specifica del professionista attentatore.

Ugualmente, con la stessa modalità schematica benché dettagliata, il documento esamina il contenuto dell’art. 182 septies, quinto comma, L.fall. , relativo all’impiego dello strumento della convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari, e che – come sopra accennato – spiega anch’essa effetti vincolanti nei confronti degli istituti che non via abbiano aderito.
Anche qui, pertanto, si esaminano: presupposti e caratteristiche della moratoria; l’estensione forzosa degli effetti della moratoria; l’obbligatorietà della moratoria per i creditori non aderenti; la convenienza della moratoria; il ruolo del professionista attestatore nella moratoria.

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