17 aprile 2020

CNDCEC: indicazioni post DL Liquidità

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’informativa n. 34 del 17.04.2020 del CNDCEC è stata pubblicata per comunicare ai Presidenti degli Ordini riguardo l’ulteriore proroga al 15 maggio 2020, disposta dal Dl Liquidità n.23/2020, dei termini dei procedimenti amministrativi, dapprima differiti al 15 aprile dal Dl Cura Italia.

Questo influisce sui procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sia su istanza che d’ufficio.

Resta comunque fermo quanto disposto dall’articolo 103 del DL Cura Italia, ovvero che “le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”.

Pertanto, ogni Ordine deve fare in modo che la propria attività amministrativa possa continuare e sia garantita anche durante tale periodo emergenziale, in relazione ai procedimenti che lo vedono coinvolto.

In merito, l’articolo 73, comma 2 del DL Cura Italia prevede che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

Dunque, le attività elencate all’articolo 12 del Dlgs. n.139/2005, esercitate dal Consiglio dell’Ordine, possono essere svolte in modalità remota, e che il ricorso all’adozione dei provvedimenti ex articolo 11 Dlgs. n.139/2005 da parte del Presidente è possibile solo in casi residuali quando, per ragioni oggettive e documentate, sia impossibile l’effettuazione delle riunioni di Consiglio secondo modalità telematiche.

Il differimento dei termini al 15 maggio 2020 trova applicazione anche per i procedimenti disciplinari, trattandosi di procedimenti amministrativi soggetti alla disciplina generale di cui alla Legge n. 241/90 e successive modifiche.
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