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Prededucibilità crediti: un nuovo studio - La Commissione di Studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili “Liberato Passarelli”, ha elaborato un documento sul tema della prededucibilità dei crediti professionali nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, all’indomani delle modifiche apportate alla Legge Fallimentare dal D.L. 78/2010. Scopo del documento, è quello di interpretare la disposizione contenuta nel nuovo articolo 182-quater, relativa ai crediti professionali, aggiornando le conclusioni alle quali si era pervenuti in un precedente studio sull’argomento, realizzato sempre dal Consiglio Nazionale.
Le modifiche alla legge fallimentare - Il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, ha modificato la legge fallimentare in riferimento al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti, introducendo, con l’art. 48 (disposizioni in materia di procedure concorsuali), l’art. 182-quater della Legge Fallimentare, nonché altre novità (come quelle nell’art. 182-bis della legge fall.).
Prededucibilità dei crediti dei professionisti – L’articolo 182-quater ha apportato diverse novità in tema di prededucibilità dei crediti, sia per quanto riguarda il concordato preventivo, sia per gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Viene previsto un trattamento privilegiato per i crediti derivanti, rispettivamente, da finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari, da finanziamenti dei soci, nonché da prestazioni rese dai professionisti per le attività previste negli articoli 161, terzo comma, e 182-bis, primo comma, della legge fallimentare.
Lo studio del 2010 – Sulla prededucibilità dei crediti professionali, il Consiglio Nazionale ha già elaborato nel 2010 un documento interpretativo dal titolo “la prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare”, ponendo l’attenzione sulle disposizioni di cui all’articolo 111 L.F. che individua quali crediti prededucibili quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. Il documento ha colmato i più diffusi dubbi interpretativi derivanti dal fatto che la norma non indica espressamente quali siano e come debbano essere trattati i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.
In particolare, il documento ha qualificato “occasionali” quei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare e “funzionali” quei crediti sorti prima e in conseguenza di attività strumentali rispetto alla successiva procedura concorsuale.
Tuttavia, il documento non affrontava il tema della prededucibilità dei crediti professionali con riferimento alle procedure concorsuali del concordato preventivo, ma solo nell’eventuale successiva apertura della procedura fallimentare.
La nuova disposizione - Il nuovo articolo 182-quater, interviene sulla prededucibilità dei crediti professionali con riferimento al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti, in particolare, per le attività svolte dal professionista ai sensi dell’articolo 161, terzo comma (nel caso di concordato preventivo) e dell’articolo 182-bis, primo comma, (nel caso di accordi di ristrutturazione dei debiti), la norma dispone che: “sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato”.
Prededucibilità per legge - Le disposizioni che afferiscono alla prededucibilità dei crediti professionali nel concordato preventivo vanno a integrare quanto già indicato dal Consiglio Nazionale nel precedente lavoro sulla prededucibiltà dei crediti professionali, anche nel concordato preventivo, seppur limitatamente ai compensi spettanti al professionista che predispone la relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ex articolo 161, secondo comma. Per tali compensi, quindi, si può rilevare che spetta la prededudicibiltà “per espressa disposizione di legge” sia in caso di successivo fallimento, sia in caso di concordato preventivo ai sensi dell’articolo 182-quater, seppur alla condizione che ciò venga espressamente disposto dal tribunale che accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo.
Il legislatore dell’art. 182-quater in esame non menziona, invece, altri casi in cui i crediti del professionista, pur scaturiti da attività considerate funzionali alla procedura concorsuale, possano essere espressamente qualificati come prededucibili, ma questo silenzio non altera le conclusioni cui era giunto il Consiglio Nazionale circa la prededucibilità dei crediti professionali funzionali rispetto alle singole procedure concorsuali, pur applicandosi al caso di un successivo fallimento.