4 luglio 2013

CNDCEC: legittimo lo scioglimento

Per il TAR Lazio il provvedimento del Ministero della Giustizia non è viziato da eccesso di potere
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il decreto 11 dicembre 2012 con il quale il Ministero della Giustizia ha disposto lo scioglimento del CNDCEC, con conseguente nomina di un Commissario Straordinario, e fissato per la data del 20 febbraio 2013 la ripetizione delle votazioni per l’elezione del Consiglio, già svolte il 15 ottobre 2012, è stato assunto in presenza dei presupposti di legge e, segnatamente, dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 139/2005. È la conclusione cui giunge il TAR del Lazio (Sezione Terza) con la sentenza 2 luglio 2013, n. 6543.

Il ricorso. Il Giudice Amministrativo ha rigettato il ricorso promosso contro il predetto decreto ministeriale da Claudio Siciliotti, Emanuele Veneziani, Domenico Piccolo, Massimo Mellacina, Andrea Bonechi, Claudio Romeo Bodini, Giulia Pusterla e Luciano Berzè, i quali avevano denunciato la vanificazione, da parte del Ministero di via Arenula, dell’esito delle elezioni del 15 ottobre scorso; elezione sospesa prima dell’adozione dell’atto conclusivo costituito dalla proclamazione degli eletti nella quale a prevalere era stata la lista dei ricorrenti “Vivere la professione” (364 voti) rispetto alla lista avversaria “Insieme per la professione: la forza dell’identità” (359 voti). Di qui la richiesta al competente TAR Lazio di annullare il provvedimento di scioglimento del CNDCEC, in quanto adottato, a loro dire, in violazione di legge.

I tre fattori che hanno determinato la decisione. Il TAR, in sostanza, ha ritenuto che l’errore dei ricorrenti sia stato quello di dare per assodato l’esito delle elezioni del 15 ottobre 2012, circoscrivendo così l’oggetto del giudizio all’inutilità dello scioglimento del CNDCEC sull’esito della predetta procedura elettorale in ragione del fatto che, pur prescindendo dall’ammissione della lista avversaria “Insieme per la professione: la forza dell’identità” (a causa del trasferimento ad Aosta del candidato Sganga), la lista “Vivere per la professione” era comunque quella risultata più votata nella tornata di ottobre 2012. Per il collegio romano invece, le motivazioni che hanno indotto il Ministero ad adottare il provvedimento impugnato sono molto più complesse, in quanto incentrate su tre circostanze, tra loro connesse, che hanno giustamente fatto ritenere l’esistenza del presupposto dei “gravi e ripetuti atti di violazione di legge”, imposto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 139/5 per l’attivazione dei poteri ivi previsti. La prima circostanza ha riguardato il trasferimento del dott. Sganga dall’Ordine territoriale di Paola a quello di Aosta, la seconda la modifica (irrituale) del “Regolamento di attività e funzionamento del Consiglio nazionale” e la terza il mancato tempestivo avvio da parte del CNDCEC delle procedure di commissariamento degli Ordini territoriali di Bari ed Enna interessati dalle dimissioni dei rispettivi Presidenti.

Modifica del regolamento da non sottovalutare. In un passaggio chiave delle motivazioni, i magistrati amministrativi hanno osservato che la questione dell’ammissione alla competizione della lista “Insieme per la professione: la forza dell’identità” ai fini dello scioglimento dell’CNDCEC ha avuto un valenza quantomeno “equiordinata” alle altre questioni diffusamente compendiate nella relazione del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del 5 dicembre 2012 “nel senso che le altre vicende riguardanti la modifica regolamentare operata dal CNDCEC, in data 21 novembre 2012, e la gestione - sempre da parte del Consiglio nazionale - delle dimissioni dei Presidenti degli ordini territoriali di Bari ed Enna che avrebbe dovuto determinare lo scioglimento di diritto con conseguente nomina di un commissario straordinario (cfr artt 16 e 17 del Dlgs n. 139 del 2005) non possono essere liquidati solo come eventi che, in disparte la valutazione sulla loro legittimità, hanno una valenza limitata che non può comunque porre nel nulla l’esito della competizione elettorale già svolta”.

Conclusioni. Insomma, la citata modifica regolamentare senza peraltro informare il Ministero vigilante per gli adempimenti di competenza (anche con riferimento al controllo di legittimità) e senza il rispetto delle garanzie procedurali di convocazione del Consiglio, nonché il mancato commissariamento degli Ordini territoriali di Enna e Bari i cui voti “sono risultati determinanti” – scrivono i giudici - per la vittoria finale della lista dei ricorrenti, sono le due circostanze che hanno consentito al TAR di ravvisare la bontà della decisione assunta dal Ministero della Giustizia, stanti gli evidenti profili illegittimità dell’azione svolta dal Consiglio nazionale. La decisione del Ministero è risultata pure giustificata dalla “situazione conflittuale” (sia prima che dopo la tornata elettorale del 15 ottobre 2012) dimostrata dall’avvio di numerosi contenziosi e la presentazione di esposti alla Procura della Repubblica; situazione di conflittualità che è sfociata nel compimento di molteplici “atti di violazione di legge”, e che avrebbe “falsato qualsiasi esito della competizione elettorale tenutasi nel mese di ottobre 2012 (peraltro – come più volte detto - mai conclusa, essendo stata sospesa l’intera procedura con nota ministeriale del 5 novembre 2012, in seguito al ricorso del 19 ottobre 2012 del Procuratore di Aosta)”.

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