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L’informativa n. 68 - Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato lo scorso venerdì l’informativa n. 68 rivolta ai presidenti degli Ordini locali al fine di metterli al corrente circa la determinazione del numero dei seggi per la seconda elezione dello stesso Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 67 comma 3 del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139. In aggiunta, Siciliotti ha altresì allegato le “Linee guida in ordine alla seconda elezione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (art. 68 D.Lgs. n. 139/2005)”.
I seggi - Attraverso l’informativa, il presidente in carica, Claudio Siciliotti, ha comunicato ai suoi colleghi degli Ordini locali che è stato determinato il numero dei seggi del prossimo Consiglio nazionale che guiderà la categoria nel periodo 10 gennaio 2013 - 31 dicembre 2016. Nella missiva si legge che per i dottori commercialisti saranno previsti 14 seggi, mentre per i ragionieri commercialisti i seggi saranno 7.
Le Linee guida – Come s’è visto, il presidente Siciliotti ha contestualmente inoltrato ai diversi Ordini locali le “Linee guida in ordine alla seconda elezione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (art. 68 D.Lgs. n. 139/2005)”.
Composizione delle liste – Alla luce delle linee guida trasmesse, sia la lista della componente dottori commercialisti che quella della componente ragionieri commercialisti, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 68 del D.Lgs. n. 139/2005, dovranno avere un’articolazione territoriale garantita tenendo come riferimento il candidato a presidente, quello a vicepresidente, nonché i rispettivi supplenti presenti nelle liste. Nelle liste devono essere apportati i dati anagrafici (nome, data di nascita e indirizzo) dei candidati e dovranno esser presentate non oltre il 15 settembre 2012, quindi a un mese dalla data delle elezioni, queste verranno poi pubblicate sul portale web del Cndcec. Il candidato presidente deve possedere i requisiti stabiliti dal comma 4, art. 25 del D.Lgs. n. 139/2005.
La propaganda elettorale – Il periodo di propaganda elettorale dovrà essere caratterizzato dai principi di “decoro” e “dignità” che dovrebbero essere consoni a una categoria quale si presenta quella dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Allo stesso tempo, le linee guida raccomandano quindi un rispetto ferreo delle norme deontologiche. La propaganda è vietata nel luogo sede dei seggi o nelle sue immediate vicinanze. La campagna deve fondarsi in maniera esclusiva sui programmi di ogni singola lista e deve presentarsi a mo’ di informazione senza “ledere il prestigio della Categoria e delle eventuali liste concorrenti”.
Convocazione dei Consigli e operazioni elettorali – Dal punto di vista organizzativo, vi sono determinati orari che andranno rispettati nel corso della giornata del 15 ottobre, vale a dire nel giorno delle elezioni. Le operazioni elettorali saranno avviate dal presidente dell’Ordine territoriale alle 17 e si concluderanno alle 19. In quest’arco di tempo il Consiglio dell’Ordine territoriale avrà convocato presso le proprie sedi tutti i consiglieri aventi diritto al voto. Inoltre, le linee guida determinano le modalità di voto, spiegando che “nell’ambito di ciascuna componente i consiglieri esprimono il proprio voto. Il voto del Consiglio dell’Ordine si considera espresso a favore della lista dei dottori commercialisti e della lista dei ragionieri commercialisti che hanno riportato il maggior numero di voti espressi. In caso di parità di voti tra le liste della stessa componente risultate prime, il voto del Consiglio dell’Ordine non è assegnato ad alcuna lista di quella componente. 3. Al termine delle operazioni di voto sia per i Consiglieri Dottori commercialisti che per i Consiglieri Ragionieri commercialisti, il Presidente accerta le espressioni di voto dell’una e dell’altra componente, avvalendosi della collaborazione del Vicepresidente. I risultati elettorali sono riportati in apposito verbale delle operazioni elettorali. Nel verbale deve essere indicato anche il numero degli iscritti nell’albo tenuto dall’Ordine, alla data del 15 ottobre 2012, distinto fra la componente dottori commercialisti e la componente ragionieri commercialisti7 (All. 6). Al verbale sono allegate anche la copia della lista dei dottori commercialisti e della lista dei ragionieri commercialisti che hanno riportato il maggior numero di voti espressi dai consiglieri dell’Ordine.
4. A ciascun Consiglio dell'Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti; un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti; un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. Il numero degli iscritti in base al quale determinare il numero dei voti attribuibili a ciascun Consiglio dell’Ordine è quello che risulta alla data del 15 ottobre 2012, indicato nel verbale delle operazioni elettorali e nella comunicazione di cui all’art. 68, comma 13, D.Lgs. 139/2005.
5. Al termine delle operazioni elettorali e comunque non oltre il 17 ottobre 2012, il Presidente del Consiglio dell’Ordine cura la trasmissione dei risultati elettorali alla Commissione ministeriale di cui al comma 13 dell’art. 68 del D.Lgs. 139/05 nonché i dati richiesti dalla stessa disposizione normativa, utilizzando a tal fine il modello che sarà pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”.