4 giugno 2020

CNDCEC: liquidazione della parcella su richiesta del cliente

Nei P.O. chiarimenti anche sull’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio 2017-2019

Autore: Pietro Mosella
Qualora via sia manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti con riferimento al valore della pratica, il cliente e il professionista possono richiedere, di comune accordo, l’intervento del Consiglio dell’Ordine per comporre la contestazione insorta tra le parti.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 45/2020 pubblicato nei giorni scorsi, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in merito alla liquidazione della parcella su richiesta del cliente.

Oltre a ciò, sono stati forniti chiarimenti anche in relazione alla proroga dei termini per l’assolvimento dell’obbligo formativo riguardo al triennio 2017-2019 (P.O. n. 48/2020).

Il Pronto Ordini n. 45/2020– Il Consiglio di un Ordine territoriale ha chiesto al CNDCEC se possa procedere ad emettere un parere di congruità dei compensi per le prestazioni fornite da un iscritto su richiesta di un suo cliente. A tal proposito, lo stesso Ordine ha precisato che, la richiesta, pervenuta da tre società clienti del professionista, ha ad oggetto la verifica di compensi, ritenuti sproporzionati, per prestazioni da questi effettuate nel 2019.

Secondo i clienti, infatti, tali prestazioni sarebbero state svolte commettendo alcune violazioni del Codice deontologico della professione (approvato dal CNDCEC il 17 dicembre 2015 e successivamente aggiornato nella seduta del 16 gennaio 2019) e, nello specifico:
  • in violazione del dovere di competenza e diligenza di cui all’articolo 8, comma 1 del Codice deontologico della professione (in considerazione di alcune omissioni commesse nell’espletamento delle prestazioni);
  • in violazione delle norme sul compenso professionale di cui all’articolo 25 del medesimo Codice (perché svolte in assenza di accordo e mandato scritto).

In merito al quesito su esposto, il CNDCEC anzitutto osserva che, al Consiglio dell’Ordine territoriale, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 139/2005 (Ordinamento professionale - OP), è attribuito il potere di “formulare pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione”.

Da tale norma scaturisce che, legittimato alla presentazione dell’istanza per il rilascio del parere di liquidazione è solo il professionista iscritto nell’albo e la Pubblica Amministrazione, mentre non si attribuisce analoga facoltà ai clienti del professionista.
Di conseguenza, ogni Consiglio dell’Ordine potrà esercitare tale funzione esclusivamente nei confronti di tali soggetti.

In relazione a quanto suddetto, occorre fare un inciso, in quanto il Consiglio Nazionale, a seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali e dell’emanazione del D.M. n. 140/2012, si era espresso (si vedano i P.O. n. 215/2017 e P.O. n. 329/2014) sulla possibilità per l’Ordine di rilasciare pareri per la liquidazione di parcelle su richiesta dell’iscritto, ai sensi, appunto, del sopra richiamato articolo 12, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 139/2005.

Per quanto concerne, in particolare, il rilascio del parere di liquidazione per l’emissione dei decreti ingiuntivi ex art. 633-636 c.p.c., il CNDCEC osserva che, l’abrogazione delle tariffe professionali, ha implicitamente fatto venir meno la necessità del suo rilascio.
Considerando, però, che nonostante la citata abrogazione delle tariffe, molti giudici continuano a richiedere all’Ordine il rilascio di tale parere ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, ex artt. 633-636 c.p.c., il CNDCEC ritiene che l’Ordine, in tali casi, possa valutare discrezionalmente di dare seguito alla richiesta del giudice, valorizzando i compensi spettanti al professionista secondo i parametri fissati dal citato decreto.

Tornando alla fattispecie posta all’attenzione del Consiglio Nazionale, lo stesso sottolinea che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lett. h) dell’Ordinamento Professionale, in caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti con riferimento al valore della pratica, il cliente e il professionista possono, comunque, richiedere concordemente l’intervento del Consiglio dell’Ordine per comporre la contestazione insorta tra le parti.

Concludendo, il CNDCEC evidenzia che, in ogni caso, il Consiglio dell’Ordine dovrà trasmettere al competente Consiglio di disciplina la segnalazione pervenuta dai clienti per la doverosa valutazione della condotta dell’iscritto, ai fini dell’accertamento della sua eventuale responsabilità disciplinare.

Proroga termini per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennio 2017-2019 – Sono stati chiesti al CNDCEC chiarimenti sul differimento al 30 settembre 2020 del termine utile al conseguimento dei crediti formativi professionali (cfp), per l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.

Sul punto, il Consiglio Nazionale ha richiamato quanto precisato dall’articolo 5 del Regolamento per la FPC, ossia che, per l’assolvimento dell’obbligo formativo, è richiesto che l’iscritto consegua 90 cfp nel corso del triennio formativo, di cui almeno 20 ogni anno.

In virtù di quanto sopra esposto, alla proroga al 30 settembre 2020 del termine utile al conseguimento dei cfp per l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019, il CNDCEC ritiene adempiuto l’obbligo formativo da parte degli iscritti che, entro il 31 dicembre 2019, hanno acquisito 90 cfp, anche se, nel corso di ciascuna annualità del triennio formativo 2017-2019, non hanno conseguito almeno 20 cfp.
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