3 febbraio 2012

Cndcec: liquidazione parcelle precedenti al 24 gennaio 2012

E’ stato diffuso ieri il Pronto ordini 28/2012 tariffa professionale-rilascio dei pareri di liquidazione a seguito dell'emanazione del DL 24 gennaio 2012, n.1.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il pronto ordini - Le tariffe professionali rappresentano un tassello essenziale della discussione in merito al riordino delle categorie professionali e proprio al fine di chiarire un dubbio interpretativo su tale argomento, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha redatto martedì una comunicazione di risposta al quesito inoltrato dall’Ordine di Catania. Il documento Pronto ordini 28/2012 tariffa professionale-rilascio dei pareri di liquidazione a seguito dell'emanazione del DL 24 gennaio 2012, n.1, è stato diffuso ieri.

La legge – Innanzitutto, si fa presente che il provvedimento interno al dl. sulle liberalizzazioni, ossia “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, che riguarda il tema del tariffario professionale si trova nell’articolo 9, “Disposizione sulle professioni regolarizzate”. Nello specifico, al comma uno, l’articolo stabilisce l’abrogazione delle tariffe per le categorie professionali regolamentate nel sistema ordinistico. In seconda battuta, al comma 6, indica che “all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: […] b) la lettera d) è soppressa”. A questo punto va ricordato che quanto soppresso, ossia la lettera d) del suddetto articolo della legge n. 148/2011, disponeva che “il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia”. In definitiva, l’eliminazione dei questo punto dell’articolo 3, comma 5 della manovra di Ferragosto è disposta attualmente dal dl. sulle liberalizzazioni che non è retroattivo e decorre dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, vale a dire dal 24 gennaio 2012.

Il quesito - Il quesito trasmesso al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, come abbiamo visto, è stato inoltrato dall’Ordine di Catania in data 26 gennaio 2012. I commercialisti siciliani chiedevano chiarimenti interpretativi inerenti all’applicazione del decreto di legge entrata in vigore due giorni prima. L’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della città etnea chiedeva all’organo centrale di categoria se gli Ordini territoriali potessero portare avanti il processo di liquidazione sia delle parcelle emesse prima della decorrenza del decreto sulle liberalizzazioni, sia di quelle che devono essere ancora presentate pur riferendosi a incarichi antecedenti al 24 gennaio dell’anno in corso, ricordando che su queste ultime non era stato prodotto alcun accordo preventivo col cliente.

La risposta del Cndcec – Tramite il Pronto ordini 28/2012 tariffa professionale-rilascio dei pareri di liquidazione a seguito dell'emanazione del DL 24 gennaio 2012, n.1, firmato dal direttore generale Francesca Maione, il Consiglio nazionale scioglie i dubbi dell’organismo territoriale. Tenendo presente che la norma di riferimento è densa di particolari motivi di dubbio interpretativo, i tecnici del Consiglio nazionale hanno comunque fatto riferimento alle predisposizioni preliminari del Codice civile al fine di proporre una risposta chiarificatrice. Nello specifico, il pronto ordini procede all’interpretazione del decreto legge n. 1/2012 a partire dall’articolo 11 delle pre-leggi. Il presente articolo sostiene che “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (articolo 25 Costit., articolo 2 codice penale). […]”. Pertanto, si giunge alla conclusione che gli Ordini locali possono procedere con la liquidazione delle parcelle riferite a incarichi “conclusi e assunti dai professionisti” precedentemente al 24 gennaio 2012 e “per i quali non sia stato previamente concordato con il cliente il compenso”.

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