27 settembre 2012

Cndcec: liste legittime

Il Ministero della Giustizia ha dato il nulla osta alla pubblicazione delle liste.
Autore: Redazione Fiscal Focus

L’ammissione - Il Ministero della Giustizia, con un provvedimento inoltrato il 25 settembre al presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ha annunciato la piena ammissione di entrambe liste, sia per le componenti ragionieri che per quelle dottori commercialisti, alle competizioni elettorali che si svolgeranno il 15 e il 16 ottobre.

Le motivazioni del Ministero - La decisione del dicastero guidato dal ministro Paola Severino è dovuta essenzialmente alla valutazione di alcuni aspetti, volti in maniera prioritaria alla tutela degli iscritti, quindi dell’intera categoria. Alle polemiche sorte in questi giorni, infatti, il provvedimento ministeriale ha risposto sostenendo di non rilevare nulla di anomalo tra le credenziali di tutti i soggetti che hanno presentato la candidatura entro il termine del 15 settembre. Le liste sono quindi legittime. I tecnici del Guardasigilli hanno proseguito nella valutazione del caso facendo riferimento al D.Lgs. n. 139/2005, art. 68, comma 4. Secondo tale disposizione, affinché una candidatura possa essere considerata legittima deve essere avanzata da un soggetto iscritto “da almeno dieci anni in Albi di ordini appartenenti ad almeno quattro regioni dell'Italia settentrionale, quattro regioni dell'Italia centrale e quattro regioni dell'Italia meridionale e insulare”. A questo requisito nessuna delle due liste viene meno. Tutti i candidati, infatti, hanno dimostrato di avere alle spalle un’esperienza almeno decennale e un legame personale e professionale con il territorio dal quale provengono. Inoltre, il provvedimento del Ministero della Giustizia ha altresì considerato che “il comma 4 dell'art. 68, per quanto preveda dei requisiti per la presentazione delle liste, non possa contrastare la previsione generale in ordine alla eleggibilità, in quanto diversamente opinando si limiterebbero in maniera radicale i diritti di una incalcolabile platea degli iscritti, che si vedrebbero esclusi dalla competizione elettorale solo per via del fatto formale di avere mutato il proprio ordine di appartenenza (magari da un lasso temporale anche molto lungo, ma inferiore ai dieci anni), pur vantando l'esperienza professionale ultradecennale richiesta dal legislatore per godere dell'elettorato passivo. Senza considerare che in base all'interpretazione più restrittiva si vedrebbero esclusi dalla competizione elettorale anche tutti i professionisti iscritti in albi di ordini di recente istituzione (si consideri per tutti l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Tivoli, istituito con D.M. del 23. aprile 2009), ciò che costituirebbe una irragionevole compressione dei diritti degli iscritti ed una palese violazione del principio di uguaglianza”. Queste le motivazioni, che vanno ad aggiungersi alle disposizioni in merito espresse già dal Consiglio nazionale nel 2007 e che avvalorano, ancora una volta, la legittimità delle liste.

La pubblicazione delle liste - In aggiunta al via libera rilasciato ad entrambe le parti, il documento inoltrato dal Ministero della Giustizia ha altresì indicato al Consiglio nazionale la possibilità di pubblicare i nominativi, così come trasmessi nello stesso documento, sul proprio portale on line, al fine di renderli noti in maniera dettagliata alla platea di elettori.

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