21 settembre 2015

CNDCEC: prime proposte per la Legge di stabilità 2016

Autore: Redazione Fiscal Focus

La norma c’è, è chiara, e va rispettata. Lo Statuto dei contribuenti impone un termine di sessanta giorni tra l’entrata in vigore delle disposizioni tributarie e dei loro provvedimenti di attuazione e gli adempimenti richiesti ai contribuenti.
Ecco il motivo per il quale in CNDCEC propone che sia introdotta una proroga automatica dei termini di presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali in presenza di ritardi nella messa a disposizione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate degli applicativi necessari per effettuare gli adempimento.
Più precisamente, dovrebbe essere fissato un termine, pari proprio a 60 giorni, tra la data di pubblicazione del software sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e l’adempimento stesso.

E’ questa soltanto una delle prime proposte per la legge di stabilità 2016 presentate dal CNDCEC con un apposito documento del 1° settembre.
Otto sono le aree interessate dalle modifiche richieste, e vanno dalle società di comodo al regime dei minimi, dalla stampa dei registri contabili agli studi di settore.

Società di comodo - Con riferimento alle società di comodo il CNDCEC propone, in primo luogo, la riapertura dei termini relativi allo scioglimento agevolato delle società di comodo o la loro trasformazione in società semplice.

Ancora più rilevante è invece la proposta di abrogare completamente la disciplina delle società in perdita sistematica, in quanto “basata su presupposti difficilmente conciliabili con la ratio sottesa alla disciplina delle società di comodo, finalizzata come è noto a contrastare la c.d. società “senza impresa” o di mero godimento”.

Il regime dei minimi -
Il CNDCEC chiede che sia reso permanente il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27 del D.L. n.98/2011.

Ciò soprattutto in virtù del grande successo che questo particolare regime ha riscosso negli ultimi anni, confermando la sua effettiva utilità in occasione della creazione di una nuova attività imprenditoriale.

Si propone, inoltre che il regime dei minimi coesista con il nuovo regime forfettario, rendendo quest’ultimo una forma di agevolazione alla quale ricorrere una volta scaduti i termini per poter beneficiare del regime dei minimi.

L’autonoma organizzazione ai fini Irap -
Il documento del CNDCEC torna a soffermare l’attenzione sul requisito dell’autonoma organizzazione rilevante ai fini Irap: è necessaria una nuova e specifica definizione legislativa, che fissi dei criteri oggettivi per comprendere quando si possa parlare di autonoma organizzazione, non essendo più possibile rincorrere alla contrastante giurisprudenza che si sta formando sul punto.

La stampa dei registri contabili - Il CNDCEC affronta, con il documento in commento, anche aspetti prettamente operativi, al fine di semplificare la vita nei nostri studi.

Viene infatti chiesta l’eliminazione dell’obbligo di stampare i registri entro i tre mesi successivi alla scadenza prevista per la dichiarazione dei redditi, prevedendo che i registri siano considerati correttamente tenuti anche se non ancora stampati, purché il professionista sia in grado di assicurare la stampa in caso di accessi, ispezioni e verifiche, anche con riferimento agli anni pregressi.

D’altronde, come è sottolineato nel documento del CNDCEC, le informazioni esposte nella dichiarazione dei redditi e nel bilancio sono talmente analitiche da non consentire, di fatto, una modifica dei dati registrati.

Gli studi di settore - E’ proposta l’abrogazione degli studi di settore con riferimento ai professionisti e ai lavoratori autonomi, in considerazione del fatto che si ritiene “ormai superato il modello di ricostruzione dei compensi attribuiti al contribuente sulla base delle elaborazioni statistiche basate sugli studi di settore”.

Le spese di sponsorizzazione - Al fine di introdurre una disciplina unitaria in tema di sponsorizzazioni, si chiede che, nell’articolo 108 del Tuir sia prevista l’equiparazione delle spese di sponsorizzazione a quelle di pubblicità, vincolando la loro deducibilità ad una specifica percentuale dei ricavi.

Tale modifica normativa si rende necessaria soprattutto in considerazione del contrasto che negli anni si è creato tra le interpretazioni dell’Amministrazione finanziaria e della Corte di cassazione.

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