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Ricorsi respinti - Il Consiglio di Stato ha messo fine, con la sentenza di ieri 21 gennaio 2014, all’annosa questione dei ricorsi e dei contro ricorsi che hanno fatto seguito alle consultazioni elettorali svoltesi in seno alla categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con una sequela di meticolose motivazioni, la Sezione Quarta dell’organo consultivo del governo si è pronunciata in maniera definitiva respingendo i ricorsi n. 5186/2013 e n. 5189/2013 presentati contro il provvedimento del Ministero della Giustizia dell’11 dicembre 2012.
Breve cronistoria – Sul punto ricordiamo che le operazioni di voto per il rinnovo del consiglio direttivo della categoria, svoltesi il 15 ottobre 2012, furono sospese dal Ministero della Giustizia il 5 novembre dello stesso anno, prima che la Commissione elettorale avesse il tempo di proclamare gli eletti. Le motivazioni erano in gran parte dovute alla questione sollevata in merito alle irregolarità riscontrate nella posizione di uno dei candidati della lista “Insieme per la professione: la forza dell’identità”, Giorgio Sganga, ritenendo fittizio il suo trasferimento presso l’Odcec di Aosta. Il Cndcec, che si trovava in condizione di incompatibilità diffusa dei suoi componenti, provvide immediatamente (il 21 novembre 2012) a modificare il regolamento consiliare “stabilendo che gli astenuti non dovessero computarsi ai fini del quorum funzionale, ma si dovessero invece computare ai fini del quorum strutturale”. In quella medesima seduta, applicando tali regole, il Consiglio provvedeva a decidere il ricorso del procuratore di Aosta e annullava quindi il trasferimento del candidato Sganga. Tenendo presente questa situazione e considerando altresì quella relativa agli Odcec di Enna e Bari, i cui consiglieri avevano comunque votato nonostante le dimissioni pregresse dei rispettivi presidenti, il Ministero della Giustizia l’11 dicembre del 2012 disponeva lo scioglimento del Cndcec, la nomina di un Commissario nazionale, la revoca del decreto di indizione delle elezioni, la data del 20 febbraio 2013 per lo svolgimento delle nuove consultazione, nonché lo scioglimento della Commissione elettorale. Proprio avverso un tale provvedimento ministeriale sono giunti i ricorsi autonomi dei due gruppi che andavano a costituire la lista ‘Vivere la professione’. Con questi atti i ricorrenti sottolineavano come non vi fossero rilevanti violazioni nell’operato del Consiglio nazionale, poiché comunque le decisioni si riferivano a una lista che aveva di fatto perso le elezioni, allo stesso tempo i ricorrenti recriminavano la contraddittorietà e l’insufficienza delle motivazioni esibite dal Ministero. Il Tar ha poi respinto siffatti ricorsi. Dopo il rigetto del tribunale amministrativo, i gruppi dei ricorrenti hanno presentato autonomi gravami presso il Consiglio di Stato, ai quali si sono costituiti in giudizio sia il Ministero della Giustizia che il capolista della lista ‘Insieme per l professione: la forza dell’identità’, Gerardo Longobardi. Questi ricorsi sono appunto quelli che Palazzo Spada ha respinto con la sentenza depositata ieri.
I motivi del Consiglio di Stato – L’organo consultivo del governo, nella citata sentenza, sottolinea che le violazioni commesse dal direttivo del Cndcec nella gestione della situazione di crisi andatasi a creare non state considerate dal Ministero tanto gravi e significative dal punto di vista elettorale, al punto di decidere l’annullamento ancor prima che le elezioni si concludessero e che si decidesse sulla validità dei voti di Bari ed Enna. La decisione ministeriale è stata presa onde evitare l’appannamento del valore simbolico delle consultazioni. “In sostanza ciò che ha indotto l’amministrazione ad agire anche sul procedimento elettorale, non è stata la correlazione fra vizi rilevati ed esiti elettorali ma, al contrario, la constatazione che il Consiglio nazionale, in ragione della sua composizione e della candidatura di gran parte dei suoi componenti, ha finito per trasferire la sana competizione tipica della consultazione elettorale, all’interno all’organo, ove è inevitabilmente trasmodata in un conflitto di interessi che è probabilmente alla base della ‘gravi violazioni’ rilevate dall’amministrazione e giustificanti lo scioglimento”. L’opinione del Ministero era evidentemente quella di procedere con nuove elezioni in seguito alla nomina di un Commissario straordinario.
Violazioni e scioglimento – Le violazioni sono state così gravi da giustificare l’annullamento delle elezioni? Ebbene, Palazzo Spada chiarisce che le violazioni sono state tre: il trasferimento fittizio di Sganga, l’adozione ed esecuzione delle modifiche del regolamento senza previa approvazione ministeriale e l’omessa vigilanza sulle questioni inerenti gli Odcec di Bari ed Enna. “La violazione dell’art. 30 e dell’art. 29 del d.lgs. 139/2005 sono oggettivamente sussistenti e sono gravi avuto riguardo proprio all’interferenza delle modifiche regolamentari con il procedimento elettorale in corso, a prescindere dalla correttezza della decisione poi presa, in applicazione di quelle regole di voto, sul ricorso del Procuratore di Aosta. Parimenti grave è il comportamento tenuto dal Consiglio nazionale in occasione delle dimissioni presentate dai Presidenti dei Consigli territoriali di Bari ed Enna, non solo per l’omessa espressione del parere previsto dall’art. 17 del d.lgs. 139/2005, ma soprattutto, anche in questo caso, per le pesanti interferenze con il procedimento elettorale in corso. Le dimissioni del Presidente comportano, ex art. 16 comma 1 ‘lo scioglimento di diritto dell’intero consiglio’, senza che sia necessario un procedimento aggravato di conferma o di verifica della volontà dimissionaria già chiaramente espressa e comunicata. Lo scioglimento dell’organo collegiale fa venir meno il diritto al voto dei consiglieri, atteso che essi non ne fanno più parte”. Queste le spiegazioni addotte dal Consiglio di Stato, che ha altresì concluso sostenendo che “non meritano ulteriore approfondimento le considerazioni degli appellanti basate sull’esistenza di opinioni dissenzienti all’interno degli organi Ministeriali incaricati dell’istruttoria, atteso che trattasi di contributi istruttori contenenti prospettazioni di questioni giuridiche o di opportunità, la cui soluzione comunque compete al titolare della funzione decisoria, il quale può discostarsene senza dover per questo motivare specificatamente”. Questo è quanto. Ieri si è quindi aggiunta una nuova pagina alla storia della categoria.