31 luglio 2018

CNDCEC RISPOSTA A QUESITI DEGLI ORDINI

Autore: Ester Annetta
Sono state pubblicate nella sezione Pronto Ordini del sito istituzionale del CNDCEC le risposte ad alcuni quesiti formulati dagli Ordini su argomenti di varia natura.

Un primo quesito, formulato dall’Ordine di Lecce (P.O. 59/2018), riguarda il pagamento del contributo annuale in caso di cancellazione in corso d’anno. Nello specifico si domanda se può essere accolta la richiesta di cancellazione dall’Albo avanzata nel mese di aprile da un iscritto che, per tale motivo, chiede di non pagare la quota relativa all’anno in corso.

Il CN ha risposto che il contributo annuale all’Ordine – come peraltro ribadito da pronunce giurisprudenziali - si configura come vera e propria tassa, in quanto il suo versamento costituisce un obbligo posto dalla legge al fine di provvedere “entro limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine” (art. 7 comma 2 del D. Lgs. luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382) ed è, dunque, finalizzato alla realizzazione di un interesse pubblico. Pertanto, quale obbligo contributivo, matura alla data del 1° gennaio di ogni anno ed il suo adempimento può essere pertanto richiesto per intero anche per le cancellazioni effettuate in corso d’anno.

Tuttavia il Consiglio dell’Ordine - ha pure precisato il CN - non può subordinare l’accoglimento dell’istanza di cancellazione al pagamento del contributo annuale, ferma restando la possibilità di agire nei confronti del soggetto obbligato per il recupero delle relative somme successivamente all’avvenuta cancellazione.

L’Ordine di Genova ha formulato un quesito (PO 84/2018) in materia di obblighi di conservazione della documentazione amministrativa, domandando se gli atti ed i documenti tenuti dagli Ordini possano essere oggetto di scarto.

Il CN ha risposto che, secondo la normativa vigente (Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs. 42/2004), gli archivi ed i singoli documenti degli Enti pubblici sono considerati beni culturali fin dall’origine e, in quanto tali, sono sottoposti al regime del demanio pubblico ed inalienabili. Ne consegue che vanno archiviati e conservati secondo le specifiche di legge, sia che si tratti di documenti cartacei che elettronici.
Trattandosi, tuttavia, di materia complessa, il Consiglio – dopo aver dato tale indicazione – si è limitato a fornire unicamente un parere secondo cui, dovendosi adeguare alla normativa testè indicata, l’Ordine, come ogni PA, deve adottare il “Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e degli archivi”, che comprende un Piano di conservazione con le indicazioni ed i criteri di scarto della documentazione (art. 68 DPR 445/2000). Ciò implica la necessità di dover effettuare una ricognizione della documentazione amministrativa prodotta e detenuta e redigere il “Massimario di selezione e scarto” per l’identificazione dei documenti ritenuti rilevanti - e perciò destinati alla conservazione illimitata - e quelli avviabili allo scarto dopo il periodo di conservazione prescritti.

Lo scarto vero e proprio – cioè la distruzione dei documenti – deve poi essere autorizzata dal Ministero dei beni e delle attività culturali, inviando la relativa richiesta preventiva alla Sovrintendenza archivistica competente per territorio.

Un quesito formulato dall’Ordine di Palmi (PO 120/2018) solleva la questione della sussistenza di una causa di incompatibilità in capo all’iscritto che sia titolare di una impresa individuale inattiva.

Richiamando le prescrizioni contenute nell’art. 4 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 139/2005, il CN ha risposto che l’incompatibilità ivi indicata, relativa all’”esercizio, anche non prevalente, né abituale dell’attività di impresa in nome proprio o altrui” va intesa come concreto svolgimento della stessa e, pertanto essa non sussiste ove l’iscritto, sebbene risulti titolare di un’impresa, di fatto non eserciti la connessa attività.
La posizione CCIAA e IVA inattiva o attiva ma senza costi, ricavi ed investimenti indispensabili e l’assenza di un luogo dove si svolge l’attività, possono essere indici valutabili a tal fine dagli Ordini che, tuttavia, possono considerare in tal senso anche altri elementi.

L’ordine di Napoli Nord con un proprio quesito (PO 122/2018) ha domandato quali siano le fattispecie di reato e le sentenze di condanna e/o i procedimenti penali che comportano la radiazione dall’Albo o rendono inammissibile la richiesta di iscrizione all’Albo, all’elenco speciale ed al registro dei tirocinanti, dal momento che l’art. 36 del D. Lgs. 139/2009 non ne contiene alcuna elencazione.

Precisando che l’assenza di siffatta elencazione si giustifica con la circostanza che la radiazione di diritto contenuta nei precedenti ordinamenti della professione di commercialista e di ragioniere e perito commerciale è stata dichiarata incostituzionale, il CN ha risposto che è nella discrezionalità dell’Ordine individuare di volta in volta le ipotesi in cui la condotta del richiedente escluda la possibilità di iscrizione all’albo o all’elenco, come pure discrezionalmente esso valuterà se una condotta penale definitiva dell’iscritto sia rilevante ai fini della cancellazione della sua iscrizione, senza alcun automatismo.

Infine, due quesiti in tema di Amministrazione Trasparente ed Obblighi di comunicazione sono stati formulati dall’Ordine di Bari (PO 66/2918) e dall’Ordine di Verbania (PO 93/2018).

Con il primo, si domanda a quale organismo con funzioni analoghe al Collegio dei Revisori sia possibile affidare i compiti di attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

A riguardo il CN rileva che l’ANAC, nella delibera n. 141 del 21 febbraio 2018, nell’indicare gli OIV e “gli altri organismi con funzioni analoghe istituiti presso le Pubbliche Amministrazioni” quali soggetti tenuti all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ha precisato che ove l’ente sia privo di OIV o di altro organismo o soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Consiglio ricorda inoltre che, con l’informativa 29/2018, esso stesso ha indicato agli Ordini che il Collegio dei Revisori è l’organo maggiormente idoneo a rilasciare l’attestazione di assenza di OIV.

Con il secondo quesito si domanda, invece, quali siano le delibere che debbono essere pubblicate per assolvere agli obblighi di trasparenza elencati nel D. Lgs. n. 33/2013 (Decreto trasparenza) ed in particolare se tra questi siano da includersi i provvedimenti strettamente correlati alla tenuta dell’albo.

A riguardo il CN ha ritenuto di escludere questi ultimi dall’ambito di applicazione del suddetto obbligo precisando, inoltre, che l’individuazione dei singoli obblighi di pubblicazione vada ricercata, oltre che nei provvedimenti elencati nell’art. 23 del citato decreto - a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 97/2016- , anche nell’art. 16 e sgg. dello stesso decreto nonché nei chiarimenti forniti dall’ANAC con la Delibera n. 241/2017 (Linee Guida sull’attuazione dell’art. 14) e con la Delibera n. 1310/2016 (Linee Guida sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza dopo le modifiche del D.Lgs. n. 96/2016).
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