25 marzo 2020

CNDCEC: ulteriori indicazioni per gli Ordini

Autore: Redazione Fiscal Focus
In Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato l’informativa n. 24/2020 per fornire ulteriori indicazioni agli Ordini in seguito all’emanazione del DL Cura Italia, che pur introducendo norme volte al contenimento della diffusione del virus che recano misure straordinarie, ha introdotto una serie di misure riguardanti le pubbliche amministrazioni volte a creare le condizioni affinché l’attività amministrativa possa continuare ad essere garantita anche nel periodo di emergenza sanitaria.

Il lavoro agile - Il decreto ha affermato la centralità del lavoro agile, rendendolo modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, limitando la presenza negli uffici alle sole “attività indifferibili” e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.

Il lavoro agile, a tutela della salute dei dipendenti dell’Ordine, deve essere attivato anche in mancanza degli accordi individuali e dei relativi obblighi informativi, utilizzando gli strumenti informatici nella disponibilità del dipendente nel caso in cui non siano forniti dall’amministrazione. Laddove non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e non viene corrisposta l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Inoltre, l’organizzazione dell’attività dell’Ordine può risentire delle disposizioni che riguardano i dipendenti pubblici, come il congedo di 15 giorni o, in alternativa il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Differimenti dei termini amministrativi– Il Decreto Cura Italia ha disposto una serie di differimenti dei termini amministrativi, ferma restando la necessità per le pubbliche amministrazioni di adottare “ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”.

Pertanto, ogni Ordine deve continuare ad assicurare la propria attività amministrativa in relazione ai procedimenti che lo vedono coinvolto.
Il decreto prevede che:
  • per i procedimenti pendenti al 23 febbraio 2020 (quindi iniziati prima di tale data) i termini sono sospesi a partire dal 23 febbraio 2020 fino al 15 aprile 2020;
  • per i procedimenti iniziati il 23 febbraio 2020 o in data successiva i termini sono sospesi fino al 15 aprile 2020 a partire dalla data di apertura.

Tale previsione va tuttavia contemperata con la necessità di assicurare in ogni caso la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti con priorità per quelli da considerare “urgenti”, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. A tal proposito si ricorda la previsione in base alla quale “Il Presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio”.

La norma impatta sui seguenti procedimenti amministrativi:
  • iscrizione nell’albo/elenco
  • cancellazione da albo/elenco;
  • iscrizione nel registro del tirocinio;
  • cancellazione dal registro del tirocinio.

Il CNDCEC raccomanda la necessità di assicurare la conclusione dei procedimenti relativi alle istanze di iscrizione nell’albo anche ricorrendo dei provvedimenti. Ciò in ragione della circostanza che il provvedimento di iscrizione autorizza all’esercizio di attività lavorativa.

Per garantire la corretta tenuta dell’albo si raccomanda di procedere alle cancellazioni per il venir meno dei requisiti di iscrizione. Minore “urgenza” appaiono invece rivestire i provvedimenti relativi al registro del tirocinio. Si raccomanda invece di provvedere con tempestività in merito alle delibere di compiuto tirocinio per dar modo ai tirocinanti di presentare la domanda di ammissione alla prima sessione degli esami di Stato 2020.

La sospensione dei termini disposta dal DL trova applicazione anche per i procedimenti disciplinari.
Ne deriva che:
  • per i procedimenti pendenti al 23 febbraio 2020 i termini, sia ordinatori che perentori sono sospesi fino al 15 aprile;
  • per i procedimenti aperti il 23 febbraio 2020 o in data successiva, i termini, sia ordinatori che perentori, sono sospesi a partire dalla data di apertura fino al 15 aprile 2020.

La sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari è riferibile esclusivamente ai procedimenti disciplinari già aperti, ovvero in relazione ai quali sia stata deliberata e notificata la delibera di apertura del procedimento stesso, e non anche a quelli che si trovano nella fase antecedente alla delibera di apertura.

Per evitare di incorrere nella prescrizione quinquennale dell’esercizio della azione disciplinare il Consiglio/Collegio di Disciplina, laddove abbia intenzione di aprire il procedimento disciplinare, debba eccezionalmente riunirsi in modalità video conferenza al fine di deliberare l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto e contestualmente deliberare la sospensione del procedimento suddetto in relazione a quanto prescritto dall’art. 103 del d.l. n. 18/2020.

Differimento dei termini amministrativo-contabili - In ragione delle difficoltà amministrative connesse all’emergenza in atto, il Cura Italia sposta il termine entro cui gli enti e gli organismi pubblici devono adottare il rendiconto/bilancio di esercizio 2019 originariamente fissato al 30 aprile. Pertanto i bilanci consuntivi degli Ordini dovranno essere approvati entro il 30 giugno.

Sospensione delle procedure concorsuali - Infine, va evidenziato che il DL dispone anche la sospensione delle procedure concorsuali e che la sospensione dei termini genera effetti anche sull’iter di approvazione delle piante organiche degli Ordini. Infatti è prevista la sospensione, per 60 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego.
Resta comunque ferma la possibilità di:
  • concludere le procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati;
  • di svolgere i procedimenti per il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici, anche dirigenziali, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità di lavoro agile;
  • di portare a conclusione le procedure di progressione di carriera.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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