27 marzo 2015

Cndcec. Uno sguardo alle novità

Durante l’Assemblea dei Segretari, il CNDCEC ha illustrato le novità
Autore: Redazione Fiscal Focus

I documenti - Si è svolta ieri, presieduta da Achille Coppola, Consigliere Nazionale, l’Assemblea dei Segretari dei 144 Ordini territoriali dei commercialisti italiani. Nel corso dell’incontro, che si è spalmato all’incirca lungo l’intera giornata, sono stati distribuiti dei documenti informativi sull’operato del CNDCEC dal momento del suo insediamento a oggi. Le novità riguardano, nello specifico, il nuovo Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, la Formazione Professionale Continua e il tirocinio.

Il nuovo Regolamento
- Il nuovo Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale è stato approvato dal CNDCEC lo scorso 19 marzo ed entrerà in vigore dal prossimo 1° giugno 2015. Il testo è composto da 28 articoli suddivisi per 3 titoli: il primo riguarda i principi generali, l’esercizio dell’azione disciplinare e l’analisi preliminare degli atti; il secondo l’apertura del procedimento disciplinare, il dibattimento e i provvedimenti dell’organo giudicante, il terzo la data di approvazione e l’entrata in vigore. Le principali novità vertono sulla composizione e le competenze dei Consigli e dei Collegi di disciplina, dispongono l’archiviazione alla fine dell’analisi preliminare e della fase istruttoria, indicano che la sospensione cautelare può essere disposta in ogni fase del procedimento e precisano che “la sospensione interrompe il decorso del termine di prescrizione. Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata la data in cui il procedimento deve proseguire, il Consiglio o il Collegio di Disciplina deve fissare e notificare alle parti interessate la prosecuzione del procedimento entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza effettiva da parte del Consiglio o del Collegio della cessazione della causa di sospensione di cui al presente comma, o del passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia avanti l’Autorità Giudiziaria”. Altre novità riguardano la notificazione e l’esecutività che diventano esecutive decorso il termine per impugnare (30 giorni) decorrente dalla notifica all’incolpato.

La FPC – Sul fronte della FPC, il CNDCEC ha illustrato le novità proposte nel nuovo Regolamento presentato per l’approvazione al Ministero della Giustizia. Tra le novità vi è la distinzione tra aggiornamento e formazione. “Per le sole attività definite di ‘formazione’, ossia orientate all’acquisizione di nuove conoscenze ed all’accrescimento delle competenze professionali, è previsto il riconoscimento di un numero di crediti anche superiore ad 1 per ciascuna ora di svolgimento dell’attività formativa, individuati oltre che sul dato temporale, sulla base di criteri oggettivi predeterminati. Per la valutazione degli eventi rientranti nell’attività di ‘aggiornamento’ si è mantenuto il criterio 1 ora = 1 cfp”. Altre novità riguardano la modifica dell’esonero dalla FPC per i casi di maternità con la riduzione di 45 CFP e l’introduzione dell’esonero anche per padri e per genitori adottivi o affidatari. È stato altresì chiesto l’esonero per gli over sessantacinque. È stato poi introdotto l’art. 17 che dispone “le modalità di svolgimento da parte dell’Ordine delle verifiche annuali e triennali dell’assolvimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti; l’obbligo di annotazione nell’Albo del provvedimento disciplinare previsto dall’articolo 1, del D.P.R. 137/2012; l’esclusione di coloro ai quali sia stata irrogata una sanzione per il mancato adempimento dell’obbligo formativo dall’inserimento di specifici elenchi al fine dell’assegnazione di incarichi o della designazione di Commissario di esame”.

Tirocinio e corsi di formazione professionale – Il primo punto sul tirocinio riguarda il suo svolgimento tramite la frequenza di corsi di formazione professionale. Essendo, questa, una possibilità già prevista dal D.P.R. 137/12, art. 6, co. 9-11, il CNDCEC lo scorso 3 dicembre ha approvato e trasmesso in seguito al Ministero della Giustizia il regolamento per lo svolgimento della pratica professionale mediante la frequenza di siffatti corsi. Sul punto, il Ministero deve ancora inoltrare al Consiglio nazionale il proprio parere. In ogni caso, i corsi potranno essere organizzati sia dagli Odcec che da associazioni di iscritti all’Albo o comunque da altri soggetti autorizzati dal Cndcec. Per i tirocinanti questa formula sarà alternativa al tirocinio in studio, i corsi potranno essere frequentati per un semestre e solo dopo aver conseguito la laurea. Gli Ordini sono chiamati a predisporre un’adeguata offerta formativa e il Cndcec deve, da un lato, autorizzare altri soggetti a divenire enti formatori, dall’altro, autorizzarne i corsi.

Studi universitari e tirocinio – Altro punto sul tirocinio riguarda la nuova convenzione quadro per lo svolgimento del tirocinio durante gli studi universitari la cui attuazione è rimandata ad accordi tra Odcec e Atenei. Inoltre, tenendo presente che le vecchie convenzioni sono applicabili solo fino alla stipula delle nuove e non oltre l’anno accademico in corso, l’attuazione della nuova convenzione quadro dovrà avvenire proprio entro l’anno accademico 2014-2015. Vale a dire che dal prossimo anno accademico (15/16) i vecchi accordi non potranno più essere applicati e sarà possibile svolgere il tirocinio durante gli studi universitari solo in presenza dei nuovi accordi. “La convenzione permetterà non solo di svolgere un tirocinio semestrale nel corso dell’ultimo anno del percorso di laurea triennale o magistrale, ma anche di avere l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla Sez. A o B dell’Albo. La convenzione consente anche di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all’accesso della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. Le convenzioni locali siglate in attuazione della convenzione quadro avranno valenza su tutto il territorio”. Inoltre, alle ore di tirocinio svolte durante la laurea triennale potranno essere riconosciuti anche crediti universitari.

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