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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato nel mese di agosto alcuni Pronto Ordini con i quali ha fornito chiarimenti in merito, rispettivamente: all’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva e modalità di versamento Irap mensile con metodo retributivo da parte degli ODCEC (P.O. n. 115/2019) ed alla quota a carico di soci persone giuridiche e soci iscritti in altri albi (P.O. n. 124/2019).
P.O. n. 115/2019
Al CNDCEC sono stati formulati dei quesiti nei quali è stato chiesto di sapere se:
In merito al secondo quesito posto, riferito alle modalità di versamento da parte degli Ordini professionali dell’IRAP mensile con metodo retributivo, il CNDCEC segnala quanto previsto nel “decreto crescita” recentemente convertito in Legge n. 58/2019 ed in vigore dal 30 giugno 2019.
Nello specifico, infatti, tale decreto ha modificato l’articolo 1, comma 6, del regolamento di cui al decreto del MEF 2 novembre 1998, n. 421 (il quale disciplina il versamento dell’acconto mensile dell’IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e degli enti pubblici).
Le modifiche apportate dal “decreto crescita”, prevedono che gli enti pubblici diversi da quelli indicati nei commi precedenti di cui al citato articolo 1, corrispondono l’IRAP attraverso il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 (modello F24) e seguenti del D.Lgs. n. 241/1997, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”, di cui al Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 1° dicembre 2015.
In conseguenza di tutto quanto esposto, il CNDCEC conclude osservando che, a seguito della sopra descritta modifica legislativa apportata, non è più previsto il versamento dell’IRAP mediante bollettino di conto corrente postale.
P.O. n. 124/2019
È stato sottoposto al CNDCEC un quesito riguardante il pagamento del contributo quota a carico dei soci della STP. Nello specifico, è stato chiesto se, nella definizione del contributo annuale e d’iscrizione delle STP, sia corretto richiedere somme ulteriori in presenza di soci (persone fisiche/persone giuridiche) non iscritti all’Ordine territoriale.
Il Consiglio Nazionale, anzitutto, precisa che il contributo posto a carico delle STP è legittimato da quanto previsto all’articolo 12, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 139/2005, il quale attribuisce al Consiglio dell’Ordine un vero e proprio potere impositivo nei confronti di tutti i soggetti iscritti nell’Albo professionale. L’obbligo contributivo, quindi, ricade su tutti i soggetti iscritti nell’albo, indipendentemente se si tratti di persone fisiche o società tra professionisti, costituite ai sensi dell’articolo 10 della Legge n. 183/2011 e del D.M. n. 34/2013.
Ciò, in quanto – sottolinea il CNDCEC - per entrambe le categorie di soggetti sopra richiamate, l’iscrizione all’albo, ovvero alla sezione speciale dell’albo, costituisce condizione necessaria per il legittimo esercizio dell’attività professionale.
Di conseguenza, gli Ordini possono assumere un’apposita delibera per determinare la quota del contributo annuale e del contributo d’iscrizione dovuto dalle società tra professionisti.
In conclusione, pur considerando che detto contributo potrebbe esser determinato “anche in relazione alla numerosità della compagine sociale”, il CNDCEC considera contra legem la previsione di una quota d’iscrizione per i soci non iscritti nell’albo territoriale in cui è iscritta la società.
Il Consiglio Nazionale spiega, infatti, che su tali soggetti l’Ordine è privo di qualsiasi potere impositivo “poiché ad essere iscritta nella specifica sezione dell’albo - si afferma - è esclusivamente la STP e non i soci professionisti o non professionisti”.