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Circolare 13/C/2012. Il Consiglio Nazionale Forense, lo scorso 30 marzo 2012, ha comunicato ai presidenti dei Consigli degli ordini territoriali di aver deliberato la modifica del termine di perfezionamento del silenzio - assenso, previsto per l’istruttoria delle istanze di accreditamento dall’art. 3 del Regolamento per la formazione professionale continua.
Formazione. Come noto, con l’espressione formazione professionale continua s’intende ogni attività di accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense. A tal fine, i professionisti forensi hanno l’obbligo di partecipare ad eventi formativi accreditati presso il Consiglio nazionale forense o i singoli Consigli dell’ordine territoriali.
Da 15 a 30 giorni. Ebbene, in virtù della modifica apportata al citato art. 3, il silenzio – assenso “si perfezionerà non più in 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di accreditamento delle iniziative formative proposte, bensì in 30 giorni dalla ricezione della stessa”.
Il silenzio. In altre parole, gli eventi formativi, quali master, seminari, convegni ecc., si intenderanno accreditati, quindi validi ai fini della formazione continua degli avvocati, se trascorsi 30 giorni dalla relativa richiesta, non intervenga una decisione motivata del CNF o dei singoli Consigli territoriali, a seconda della rispettiva competenza.
Le ragioni. La decisione del CNF è stata dettata “dalla peculiarità dell’istruttoria di accreditamento, nonché dal rilievo che questa riveste nel garantire un’adeguata offerta formativa; pertanto, al fine di poter valutare completamente e con accuratezza i programmi e le iniziative formative proposte si è ritenuto necessario prevedere un ragionevole periodo di valutazione”.