30 marzo 2016

Collegio sindacale: pronta la relazione unitaria

Autore: Redazione Fiscal Focus

Un nuovo documento è stato pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti: “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”, che si rivolge a tutti i professionisti impegnati contestualmente nell’attività di Sindaco e di Revisore Legale.
Il richiamato documento, che contiene indicazioni applicabili, quando pertinenti, all’organo di controllo monocratico (il c.d. “sindaco unico”) delle S.r.l., è di estrema utilità pratica, soprattutto in considerazione del fatto che si conclude proprio con un facsimile di relazione unitaria.

La relazione unitaria
Come noto, il collegio sindacale incaricato anche della revisione legale dei conti è tenuto a riferire alla assemblea dei soci, convocata per l’approvazione del bilancio:
- per tramite della relazione di cui all’art. 2429, comma 2, C.c., i risultati dell’attività di vigilanza svolta ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.
- e, per tramite della relazione di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 39/2010, i risultati della revisione legale dei conti.

La dottrina e le fonti professionali hanno suggerito di predisporre a tal fine un’unica relazione, la quale contiene in sé sia la relazione di revisione che la relazione sull’attività di vigilanza svolta dal collegio sindacale, e si conclude con la proposta dell’organo in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

Tuttavia, nulla vieta al collegio sindacale di predisporre due distinte relazioni.
In effetti predisporre un’unica relazione è un compito tutt’altro che semplice. Mentre, infatti, i risultati della vigilanza sono rendicontati in forma libera (sebbene sempre nel rispetto delle regole professionali), i risultati della revisione legale sono rendicontati in forma standardizzata, secondo i principi internazionali di revisione ISA Italia.

La soddisfazione del CNDCEC
Il Presidente dei Commercialisti, Gerardo Longobardi, dopo aver sottolineato l’importanza della predisposizione della relazione unitaria, ha ricordato come la stessa debba contenere:
- una sezione con la relazione di revisione;
- una sezione con la relazione sulla attività di vigilanza lato sensu intesa del collegio sindacale;
- ed una conclusione con le proposte dell’organo in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

Questo nuovo documento del Consiglio Nazionale – ha spiegato il Presidente Longobardi - indaga le modalità con cui impattano su di essa i nuovi principi di revisione ISA Italia”.

Il Consigliere Nazionale delegato alla revisione, Raffaele Marcello, ha inoltre precisato che il modello “prova a fornire risposta ai problemi che si presentano nel momento della predisposizione di una relazione unitaria, legati ai differenti sistemi di regole sui risultati della vigilanza sindacale e quelli della revisione legale…., senza dimenticare che in una relazione unitaria, devono essere adeguatamente gestiti alcuni nodi peculiari del collegio sindacale incaricato della revisione legale, quali le proposte in ordine all’ approvazione del bilancio, quando i risultati della revisione contengono un giudizio con modifica, e il dissenso del sindaco. Il nostro auspicio è che questo lavoro possa fornire ai colleghi un contributo pratico alla risoluzione di queste problematiche”.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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