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Il Ministero, quando accerta l’insussistenza dei requisiti per la permanenza del professionista nel Registro dei revisori contabili, è tenuto a concedergli un termine fino a sei mesi per la regolarizzazione della posizione. In caso contrario, il provvedimento di cancellazione è illegittimo.
È quanto ha chiarito il TAR del Lazio, che con la sentenza n. 4304 del 18 aprile 2014 ha dato ragione al ricorrente, un commercialista, cancellato dal Registro dei revisori a pochi giorni di distanza dalla comunicazione via PEC dall’apertura del procedimento a suo carico per il mancato pagamento del contributo.
Il procedimento da rispettare. Il quarto comma dell’articolo 8 della Legge 132 del 1997dispone che, “nel caso di omesso pagamento del contributo, il direttore generale della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal registro dei revisori contabili, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88”.
Ad avviso del TAR, dunque, ai fini della corretta esplicazione del procedimento volto alla cancellazione dal registro dei revisori contabili risulta necessario l’esperimento della procedura di cui all’articolo 9 D.Lgs. n. 88 del 1992 secondo cui “il Ministero di grazia e giustizia, se accerta l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministro, sentito l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione”.
Per legge, quindi, tra la comunicazione all’iscritto dell’insussistenza dei requisiti e la successiva cancellazione deve decorrere un lasso di tempo utile ai fini della eventuale sanatoria. Qualora tale termine non risulti fissato – come nella fattispecie – appare evidente per il TAR “che deve intendersi quale termine massimo pari a sei mesi dalla intervenuta comunicazione all’iscritto della assenza del requisito utile ai fini della iscrizione. D’altra parte, tale termine, proprio per la sua natura volta a consentire all’interessato di provvedere alla sanatoria della propria posizione, non può che decorrere dal momento della intervenuta comunicazione allo stesso soggetto interessato”.
Nel caso del ricorrente, tuttavia, tra la comunicazione dell’assenza dei requisiti – comunicazione effettuata tramite PEC - e il provvedimento di cancellazione dal Registro sono decorsi appena 16 giorni. Da qui la decisione del giudice amministrativo di accogliere il ricorso del commercialista, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.