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La Cassa dei Dottori Commercialisti ha realizzato un’apposita procedura telematica per presentare la domanda di esonero parziale dal versamento dei contributi soggettivi per l’anno 2021. L’istanza, a pena di inammissibilità, andrà compilata e inviata esclusivamente utilizzando il servizio online DEC attivo nei servizi online dell'area riservata, entro il 31 ottobre 2021.
L’esonero- L’esonero parziale può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria e ha ad oggetto la sola contribuzione soggettiva e non alla contribuzione integrativa e al contributo di maternità. L’esonero è concesso nel limite massimo individuale di € 3.000 di contribuzione soggettiva. La quantificazione finale dell’ammontare dell’esonero sarà, comunque, individuata con successivo Decreto ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8, del Decreto Interministeriale del 17 maggio 2021.
Pertanto, la contribuzione soggettiva oggetto di esonero è così articolata:
È bene ricordare che eventuali rate in scadenza nel 2021, riferite a contributi di competenza di anni precedenti, non rientrano nell’esonero.
Soggetti beneficiari - Possono richiedere l’esonero dal versamento parziale dei contributi i dottori commercialisti iscritti alla Cassa, con esclusione di coloro che si sono iscritti nel corso dell’anno 2021, che presentano i seguenti requisiti:
Modalità di presentazione – Come già accennato in premessa, la domanda di esonero parziale, deve essere presentata entro il 31 ottobre utilizzando l’apposito servizio online, allegando copia del codice fiscale e del documento di identità in corso di validità.
Una volta processata la domanda, la Cassa andrà a decurtare il beneficio dall’ammontare del contributo soggettivo 2021 richiedendo l’eventuale differenza in sede di compilazione del PCE 2021 e il versamento della rata unica/prima rata dovuta entro il 20 dicembre 2021.