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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 dello scorso 4 maggio, ed entrerà in vigore il prossimo 19 maggio, il D.M. n. 63 del 19 gennaio 2016, contenente il regolamento d’attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
Detto regolamento attua la previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che rimetteva – appunto - al Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle Finanze e sentita la CONSOB, la determinazione delle modalità di svolgimento dell’esame, i contenuti delle prove, i requisiti e le modalità di presentazione della domanda di ammissione nonché i criteri di composizione della commissione esaminatrice e gli adempimenti ad essa spettanti.
Come ribadisce il detto D.M. - con ciò riprendendo quanto già indicato nel precedente D.Lgs. n. 39 - “l'esame consiste in prove scritte e orali dirette ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze”.
Il decreto passa quindi all’elencazione delle materie (contabilità generale; contabilità analitica e di gestione; disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionali e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione; diritto civile e commerciale, societario, fallimentare, tributario, del lavoro e della previdenza sociale, informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica) che costituiranno oggetto della prova e - dopo aver specificato i requisiti di idoneità, i dettagli formali relativi alla presentazione della domanda (i criteri di compilazione, le modalità di invio, i termini, i documenti da allegare (titoli e ricevuta del versamento di euro 100 a titolo di contributo per le spese d'esame), le modalità di svolgimento delle prove sia scritte che orali), indica altresì alcune esimenti che alleggeriscono e semplificano la prova per chi abbia già superato l’esame di stato da dottore commercialista o da avvocato.
Difatti, a norma dell’art. 11 del Decreto, coloro che abbiano già superato l'esame di Stato da Dottore Commercialista ed Esperto Contabile – fermo restando l’obbligo di aver completato il tirocinio previsto per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale - sono esonerati dalle prove scritte ed orali sulle materie tecnico-professionali e della revisione, incluso un quesito a contenuto pratico attinente l’esercizio della revisione legale. Parimenti, coloro che siano già abilitati all’esercizio della professione di avvocato sono esonerati dalla sola prova scritta e orale in materia giuridica; e sono infine totalmente esonerati dall'esame per l'iscrizione al registro dei revisori, anche per singole prove, coloro che abbiano superato un esame teorico-pratico presso la Scuola Nazionale della Amministrazione, avente ad oggetto le materie economico-giuridiche prescritte dall’art. 4 del D.Lgs. n. 39/2010.