Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Si segnala il “Pronto Ordini” n. 82/2024, pubblicato lo scorso 29 ottobre, col quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito alcune indicazioni che possono essere di ausilio agli Ordini territoriale nella valutazione della sussistenza o meno di eventuali profili di incompatibilità in capo agli iscritti che partecipino a una società sportiva dilettantistica (S.S.D).
Nel caso concreto, si tratta di un iscritto che, nell’ambito, appunto, di una S.S.D. a responsabilità limitata, è sia socio di minoranza sia consigliere semplice, senza percezione di alcun compenso.
Nel P.O. n. 82/2024, preliminarmente, il C.N.D.C.E.C. osserva che l’art. 4, co. 1, lett. c), del D.lgs. n. 139/2005 dispone che «l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale (…) dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi (…)».
Nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità si evidenzia che la figura del socio di società di capitali, per definizione, non collima con l'esercizio dell’attività d’impresa: di conseguenza la relativa attività è compatibile con l'esercizio della professione.
È da ritenersi compatibile, quindi, lo status di socio di società di capitali anche con partecipazione rilevante, maggioritaria o totalitaria, ma sempre comunque nel rispetto della sua terzietà rispetto all'attività di conduzione della società.
Diversamente, l’assunzione da parte dell’iscritto della duplice veste di socio e amministratore di una società di capitali è circostanza che rileva ai fini della valutazione della sussistenza di una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione nella misura in cui sia dimostrato che questi abbia un interesse economico prevalente nella società ed eserciti contestualmente tutti o ampi poteri gestionali.
Fatte queste considerazioni di carattere generale, il Consiglio Nazionale ritiene che nel caso segnalato dall’Ordine scrivente non ricorre l’ipotesi di socio con interesse economico prevalente e con tutti o ampi poteri gestionali, considerato che: