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La Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti può annullare i periodi contributivi durante i quali la professione è stata svolta in situazioni d’incompatibilità, ove queste non siano state rilevate dall’Ordine, con conseguente cancellazione all’albo. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24140, pubblicata il 12 novembre.
La controversia ha riguardato l'annullamento, da parte dell’ente previdenziale, di parecchi periodi contributivi nei confronti di un iscritto, per la rilevata incompatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista.
Approdata nelle aule del Palazzaccio, la controversia si è chiusa a favore della Cassa: gli Ermellini, dopo avere preso atto del contrasto giurisprudenziale circa l’esistenza o meno di un potere dell’ente di previdenza di annullare periodi contributivi durante i quali la professione è stata svolta in condizione d’incompatibilità (nel caso di specie il professionista ha svolto un’attività commerciale), sebbene detta incompatibilità non sia stata accertata e sanzionata dal Consiglio dell'ordine competente, hanno deciso di aderire all’interpretazione meno restrittiva, ossia quella che riconosce ampi poteri di controllo e di intervento all’ente di previdenza.
In base all'articolo 20 della legge n. 21 del 1986 la Cassa può esigere dagli iscritti “elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione” e l’eventuale mancata collaborazione da parte dell’interessato importa la sospensione del trattamento previdenziale. Ciò vuol dire, per il supremo collegio, che l’ente di previdenza non deve limitarsi alla mera verifica formale dell’attuale iscrizione all’albo o del suo perdurare nel periodo oggetto della prestazione erogabile. Infatti non avrebbe alcun senso una norma che autorizza la Cassa a esigere dall'iscritto notizie e documenti unicamente sul fatto storico dell'esercizio della professione e non anche sulla sua legittimità, ossia riconoscerle poteri autoritativi di natura oggettivamente amministrativa senza nel contempo pretendere che con essi si accerti che l'assicurato abbia maturato legittimamente il proprio credito pensionistico.
La Sezione Lavoro, pertanto, conferma il suo precedente orientamento (da ultimo: sentenza n. 25526/13) riconoscendo alla Cassa il potere di verificare periodicamente il legittimo esercizio della professione e non solo il dato formale dell'iscrizione all'albo, perché non sembra sostenibile che dall’ampia nozione di “elementi rilevanti quanto all'iscrizione” debba essere proprio escluso quello di maggiore rilevanza, vale a dire l’avere l’interessato mantenuto l'iscrizione alla Cassa legittimamente (ossia in assenza di cause di incompatibilità), anche se tale condizione non sia stata accertata e sanzionata dal Consiglio dell'Ordine competente.
Quanto alla possibilità che l’ente previdenziale e l’Ordine, nella loro concorrente possibilità di valutare una stessa situazione giuridica, pervengano a esiti contraddittori, la Sezione Lavoro osserva che tale eventualità fa parte del sistema (infatti è ciò che già avviene per gli avvocati e i geometri).
In conclusione, la Suprema Corte ha rinviato al giudice di merito che dovrà rivalutare la posizione previdenziale oggetto di controversia alla luce dei principi espressi nel giudizio di legittimità.