27 luglio 2011

Commercialisti: la documentazione va restituita a prescindere dal pagamento

Il mancato pagamento della parcella non autorizza a trattenere la documentazione del cliente

Autore: Redazione Fiscal Focus

Il Codice deontologico del commercialista - Gli obblighi del professionista nei confronti dell’assistito sono individuati nel Codice deontologico della professione, ossia un insieme formalizzato di regole di autodisciplina che definiscono la “teoria del dovere” per i professionisti iscritti.
Le regole deontologiche possono essere assimilate alle consuetudini e, come tali, quando sono richiamate da regolamenti, assumono piena valenza giuridica.

Le norme di deontologia professionale tendono a regolamentare:
- la formazione professionale, considerando che l’aggiornamento deve essere continuo. Il professionista deve rinunciare agli incarichi per i quali non possiede specifiche competenze;
- il comportamento nei confronti dei clienti, che riguarda la riservatezza, il segreto professionale, la copertura dei rischi professionali, la libertà e indipendenza nei confronti dei clienti, le tariffe professionali;
- il comportamento nei confronti dei colleghi, che deve essere improntato su principi di correttezza;
- il comportamento nei confronti degli organi di governo della categoria, che prevedono collaborazione e dovere di denuncia di comportamenti scorretti;

Il comportamento nei confronti del cliente - Il codice deontologico interviene anche nel regolare i rapporti e le modalità di comportamento del Professionista nei confronti dei clienti.
Un caso particolare ci porta ad esaminare l’articolo 25 del Codice Deontologico e l’articolo 2235 del Codice Civile che riguarda i prestatori d’opera intellettuale. Secondo il Codice Civile, il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti dal cliente, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Un caso specifico – Passiamo ora ad esaminare il caso in cui al Commercialista viene fatta richiesta da un socio di minoranza di una SRL di cui il Commercialista stesso è il consulente, della documentazione in suo possesso. Il suddetto caso può essere esaminato sotto due diversi aspetti.
In particolare da un lato vi è una società cliente e il professionista, il quale naturalmente risulta come ovvio, in possesso di tutta la documentazione consegnata e prodotta negli anni, dall’altro vi è la richiesta di tale documentazione da parte di un socio di minoranza della società.

Divieto di ritenere la documentazione - Per quanto riguarda il primo aspetto, e cioè in riferimento alla documentazione in possesso del professionista, sia la normativa, sia il codice deontologico sono chiari, l’articolo 2235 del Codice Civile impone a tutti coloro che prestano opera intellettuale di non ritenere le cose e i documenti ricevuti e rimanda alle leggi professionali la facoltà di descrivere meglio la disciplina .

L’articolo 25 del codice deontologico - Per il professionista (commercialista), interviene l’articolo 25 (Compenso Professionale) del codice deontologico, che pone il divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate. Quindi sia la normativa sia il codice deontologico impongono al professionista di non trattenere la documentazione posseduta.

La richiesta del socio di minoranza - Altra questione invece si presenta, quando la richiesta come nel caso prospettato viene fatta da un soggetto che è un socio e per di più di minoranza. In tal caso, il cliente non è il socio di minoranza, ma è la società che sarà l’unica legittimata a inoltrare la richiesta di restituzione della documentazione. Il socio di minoranza avrà solo il diritto di avere dagli amministratori il conto sullo svolgimento della gestione e degli affari sociali, e di consultare i libri e i documenti sociali relativi all’amministrazione. Tuttavia il socio potrà comunque sollecitare gli stessi amministratori per richiedere la documentazione al commercialista per il quale come già detto vige il divieto di ritenere tale documentazione.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy