10 giugno 2011

Commercialisti: monito sul controllo dell’esercizio abusivo

Il Consiglio Nazionale richiama gli Ordini Territoriali in merito all’importanza e alle modalità del controllo sull’esercizio abusivo della professione con particolare riguardo al riconoscimento delle qualifiche professionali estere.

Autore: Redazione Fiscal Focus

L’informativa del Consiglio Nazionale - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è ritornato sul riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero ed in particolare nei casi di esercizio abusivo della professione di Dottore Commercialista. Con l’informativa n. 47/2011 il Consiglio fornisce alcuni chiarimenti agli Ordini Territoriali, sulla corretta procedura da adottare in presenza di professionisti con qualifiche estere e in particolare sui controlli da effettuare quando gli stessi optano per la libera prestazione dei servizi.

Il riconoscimento delle professioni - La Direttiva Comunitaria 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e il relativo decreto di recepimento del 9 novembre 2007 n. 206, hanno come obiettivo principale quello di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi in ambito europeo, permettendo a tutti i cittadini europei tramite un generale riconoscimento della qualifica professionale di esercitare una professione in uno stato membro diverso da quello di origine. In particolare in Italia si può optare per la “libertà di stabilimento”, o per la “libera prestazione di servizi”.

La libertà di stabilimento - Il sistema della “libertà di stabilimento”, si attua attraverso il riconoscimento della qualifica professionale da parte del Ministero della Giustizia, che consente al cittadino comunitario di stabilirsi in Italia accedendo alla professione regolamentata per la quale è qualificato nel paese di origine, iscrivendosi nell’albo professionale ed esercitando la professione alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano, compreso l’uso del titolo professionale di Dottore Commercialista. In tal caso è necessario presentare la domanda al Ministero per ottenere il Decreto di riconoscimento della qualifica professionale e sostenere le eventuali prove compensative richieste. In merito, si fa presente agli Ordini che in mancanza di tale Decreto e del certificato che comprova il superamento della prova attitudinale rilasciato dal Consiglio Nazionale presso il quale si tengono le prove attitudinali previste dal Decreto di riconoscimento, non si può procedere all’iscrizione nell’albo.

La libera prestazione di servizi – La libera prestazione dei servizi, consente al professionista estero di prestare servizi professionali in Italia in modo temporaneo ed occasionale. Per l’esercizio in regime di libera prestazione, è sufficiente attivare una procedura semplificata eseguendo una comunicazione al Ministero della Giustizia. Dovrà essere valutata la dichiarazione preventiva e i suoi contenuti esaminando la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge in particolare l’effettivo stabilimento ed esercizio della professione in un altro paese, e che non sussista un divieto in ordine all’esercizio della professione stessa. Il Ministero trasmetterà all’ordine territoriale copia della dichiarazione preventiva presentata dal prestatore perché disponga l’iscrizione automatica.

Iscrizione in una apposita sezione - L’Ordine ricevuta la copia, dispone automaticamente l’iscrizione in una apposita sezione dell’ albo, l’iscritto non potrà utilizzare il titolo di Dottore Commercialista ma utilizzerà il titolo professionale dello stato membro di stabilimento in lingua originale. Naturalmente il prestatore sarà soggetto al potere disciplinare dell’Ordine e alle successive verifiche, in particolare sulla effettiva temporaneità e occasionalità della prestazione, sul corretto utilizzo del titolo professionale e sulle informazioni che il professionista deve fornire al destinatario del servizio.

La traduzione giurata del titolo professionale - Il Consiglio Nazionale afferma che i titoli professionali non dovrebbero essere tradotti ma dovrebbero essere lasciati in lingua originale e l’uso del temine generico di “commercialista” in luogo del titolo completo di Dottore Commercialista o Ragioniere Commercialista, può ingenerare equivoci ai terzi e non è di per sé utile a definire la qualifica professionale posseduta. Sarà quindi opportuno predisporre tutti i controllo necessari per la verifica della temporaneità e della occasionalità e che il titolo utilizzato in regime di libera prestazione, sia quello effettivamente acquisito nel paese di origine.

Una possibile elusione della norma - Gli Ordini infine vengono richiamati ad una particolare attenzione in riferimento a quei soggetti che dopo aver svolto il loro percorso formativo in Italia hanno ottenuto l’omologazione del titolo in Spagna e l’iscrizione nel collegio degli “Economistas”. Questi soggetti, non potendo ottenere il riconoscimento della qualifica professionale ottenuta in Spagna, potrebbero per evitare l’ostacolo ricorrere all’istituto della libera prestazione dei servizi, di fatto operando in Italia seppure saltuariamente, senza aver superato l’esame di abilitazione. Ciò si configurerebbe come un comportamento elusivo delle norme comunitarie sulla libera circolazione, e del principio costituzionale di accesso alla professione tramite il superamento dell’Esame di Stato.

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