17 novembre 2011

Commercialisti: Pec con complicazioni

Autore: Redazione Fiscal Focus

Termine per la comunicazione PEC - Come ormai noto, il 29 novembre 2011 sarà l’ultimo giorno concesso alle imprese costituite in forma societaria per comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC.
Con una circolare del 3 novembre 2011 del Ministero dello Sviluppo economico, è stato chiarito che è prevista per i professionisti iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili la possibilità di presentare la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese con la possibilità di dichiarare, nelle note, di essere stati a ciò incaricati dal legale rappresentante, della società e di essere iscritti nel relativo albo.

Alcune problematiche - Per i Commercialisti vi sono ancora dei nodi irrisolti che sono stati evidenziati da Claudio Bodini, membro del Consiglio Nazionale, in riferimento alla previsione della circolare, in particolare per i Commercialisti vi sarà l’obbligo di monitorare costantemente e senza sosta la posta elettronica, per informare le imprese domiciliate nella medesima casella di posta elettronica. Vi sarà il vincolo di conservare le ricevute delle e-mail spedite e arrivate, badando a non far scadere il contratto della Pec in quanto in tal caso decade sia l’indirizzo dello studio che quello dell’azienda. Inoltre, se la ditta a cui si è legati con la PEC revoca il mandato al professionista, ma non lo comunica al registro, si viene a creare uno stallo, non venendo meno la domiciliazione informatica.

Necessarie conoscere le responsabilità - La finalità delle disposizioni del Ministero, spiega il rappresentante del CNDCEC, sono quelle di semplificare l'onere a carico dell'impresa, che al posto di dotarsi di un proprio indirizzo Pec, utilizzerebbe quello dello studio che ne cura la contabilità (l’indirizzo Pec del proprio commercialista). È necessario mettere al corrente tutti i commercialisti su ciò a cui si va in contro, oltreché sulle responsabilità esistenti. In base all'art. 48 comma 2 del codice dell'amministrazione digitale, la trasmissione del documento informatico con Pec, equivale alla notifica a mezzo posta, in pratica, nel momento in cui il messaggio è ricevuto nella casella di posta dello studio, lo stesso si intende automaticamente notificato all'impresa. Ciò comporta per il commercialista il costante monitoraggio della propria casella al fine di notificare alla ditta i messaggi, in quanto la non ottemperanza di tale obbligo può aprire la strada ad azioni di natura risarcitoria da parte dell'impresa.

Termine per la comunicazione PEC - Come ormai noto, il 29 novembre 2011 sarà l’ultimo giorno concesso alle imprese costituite in forma societaria per comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC.
Con una circolare del 3 novembre 2011 del Ministero dello Sviluppo economico, è stato chiarito che è prevista per i professionisti iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili la possibilità di presentare la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese con la possibilità di dichiarare, nelle note, di essere stati a ciò incaricati dal legale rappresentante, della società e di essere iscritti nel relativo albo.

Alcune problematiche - Per i Commercialisti vi sono ancora dei nodi irrisolti che sono stati evidenziati da Claudio Bodini, membro del Consiglio Nazionale, in riferimento alla previsione della circolare, in particolare per i Commercialisti vi sarà l’obbligo di monitorare costantemente e senza sosta la posta elettronica, per informare le imprese domiciliate nella medesima casella di posta elettronica. Vi sarà il vincolo di conservare le ricevute delle e-mail spedite e arrivate, badando a non far scadere il contratto della Pec in quanto in tal caso decade sia l’indirizzo dello studio che quello dell’azienda. Inoltre, se la ditta a cui si è legati con la PEC revoca il mandato al professionista, ma non lo comunica al registro, si viene a creare uno stallo, non venendo meno la domiciliazione informatica.

Necessarie conoscere le responsabilità - La finalità delle disposizioni del Ministero, spiega il rappresentante del CNDCEC, sono quelle di semplificare l'onere a carico dell'impresa, che al posto di dotarsi di un proprio indirizzo Pec, utilizzerebbe quello dello studio che ne cura la contabilità (l’indirizzo Pec del proprio commercialista). È necessario mettere al corrente tutti i commercialisti su ciò a cui si va in contro, oltreché sulle responsabilità esistenti. In base all'art. 48 comma 2 del codice dell'amministrazione digitale, la trasmissione del documento informatico con Pec, equivale alla notifica a mezzo posta, in pratica, nel momento in cui il messaggio è ricevuto nella casella di posta dello studio, lo stesso si intende automaticamente notificato all'impresa. Ciò comporta per il commercialista il costante monitoraggio della propria casella al fine di notificare alla ditta i messaggi, in quanto la non ottemperanza di tale obbligo può aprire la strada ad azioni di natura risarcitoria da parte dell'impresa.

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