31 maggio 2014

Commercialisti. Revisori negli enti locali

Sentenza del Consiglio di Stato
Autore: Redazione Fiscal Focus

La revisione dei conti all’interno degli enti locali è aperta anche ai commercialisti. Essa, infatti, non è disciplinata dal D.Lgs. n. 39/2010, di recepimento delle direttive europee, sicché non è necessario essere iscritti anche al Registro dei revisori contabili, tenuto dal ministero dell'Economia.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 2676/2014 (depositata il 26 maggio scorso) ha rigettato il ricorso presentato dall’Istituto Nazionale Revisori Legali.

Il CdS ha ritenuto infondate le critiche mosse dall’Istituto ricorrente, perché le disposizioni che includono i soggetti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili tra quelli abilitati all’iscrizione nell’elenco dei Revisori degli enti locali, sono pienamente coerenti con la disciplina comunitaria e nazionale, anche costituzionale, di riferimento.
I giudici di Palazzo Spada osservano che “l'attività di revisione contabile negli enti locali, così come del resto tutta l'attività di revisione pubblica, non rientra in realtà nel campo di applicazione della direttiva 2006/43/Ce, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati”, pertanto, la disciplina che consente anche ai commercialisti di iscriversi all’elenco da cui estrarre a sorte i nomi dei revisori degli enti locali, “non può considerarsi in contrasto con la normativa comunitaria e interna in materia di revisione legale”.

Sotto l’aspetto delle garanzie di professionalità, il Consiglio di Stato ritiene “che il possesso di una appropriata formazione ed esperienza professionale particolarmente tecnicistica e specializzata in materia di revisione dei conti degli enti locali, che costituisce il presupposto primo per il corretto svolgimento dei controlli demandati dall’ordinamento all’organo di revisione economico-finanziaria, non può certo disconoscersi, almeno in astratto, in capo alla categoria professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili…”.
Per Palazzo Spada, poi, è evidente che il legislatore ha mirato alla creazione di una specifica categoria dei Revisori dei conti negli enti locali (che viene a porsi quale tertium genus sia rispetto a quella dei revisori legali sia rispetto a quella dei dottori commercialisti), come emerge dal requisito aggiuntivo essenziale, richiesto agli iscritti nell’elenco de quo a prescindere dalla categoria di provenienza, dell’adeguato livello di competenza professionale specifica nelle materie della contabilità pubblica e della gestione economico-finanziaria degli enti locali, così da connotare tale specifica categoria come quella in grado di garantire una base minima di conoscenze (comune alle due categorie di provenienza) calla quale va aggiunto un quid pluris di preparazione e professionalità di per sé estraneo a entrambe.

In conclusione, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Terza), ha respinto il ricorso dell’ Istituto Nazionale Revisori Legali, dichiarando compensate le spese di lite.

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