28 giugno 2013

Concordato ‘in bianco’: compenso del professionista

Il decreto ‘del fare’ penalizza i professionisti.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il concordato ‘in bianco’ - Il decreto ‘del fare’ penalizza i professionisti, almeno per quel che concerne il concordato ‘in bianco’. Infatti, nel caso in cui l’imprenditore voglia ristrutturare i debiti, nel provvedimento di assegnazione del termine entro il quale vanno presentati proposta, piano e documentazione, il tribunale ha la facoltà di anticipare la nomina del commissario giudiziale. Inoltre il tribunale non è obbligato a nominare il commissario giudiziale, in quanto all’art. 82 del decreto legge c’è scritto che ‘può’ procedere a una simile nomina. Una simile situazione genera anche difficoltà nel calcolo del compenso.

Nessun obbligo di nomina – Dunque, come si è accennato, non c’è l’obbligatorietà, ma la competenza attribuita al tribunale di anticipare la nomina proprio nel momento in cui si emana il decreto di ammissione alla procedura di ristrutturazione del debito. Avendo a disposizione la consultazione dei libri contabili, il commissario nominato dovrà aver cura di fornire dettagliate e immediate comunicazioni al tribunale qualora il debitore abbia posto in essere una delle condotte previste dall'art. 173, c.2, della Legge Fallimentare. Allo stesso tempo, sarà suo compito avviare delle attività di controllo sulle attività poste in essere e finalizzate alla predisposizione della suddetta procedura, proprio per questa ragione il debitore dovrà a sua volta riferire il progresso della procedura a cadenza mensile. Quando il debitore viene ammesso alla procedura, il tribunale dovrà limitarsi a confermare che il commissario è già stato nominato. Ora, però, nel caso di presentazione della domanda di concordato ‘in bianco’, si specifica che l’imprenditore potrà presentare in maniera alternativa anche una domanda di omologazione di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis della Legge Fallimentare. In questo caso però decade l’incarico di commissario giudiziale affidato al professionista, in quanto nell'accordo di ristrutturazione dei debiti non è prevista la nomina del commissario giudiziale.

Il compenso del professionista – A questo punto è bene considerare che il professionista ha dei diritti sui quali risultano necessari ulteriori chiarimenti e che riguardano, come annunciato all’inizio, penalizzazioni di stampo pecuniario. Si tenga presente infatti che il commissario giudiziale riceve un compenso per lo svolgimento di una simile attività, ma ancora non si sa come calcolarlo e chi dovrà effettuare la liquidazione. Ora, un altro punto da chiarire riguarda il fatto che il diritto al compenso non decade qualora il debitore non proceda con la presentazione della domanda, lasciando scadere il termine previsto per la presentazione della proposta di concordato preventivo e del piano, e non decade neanche nel caso in cui alla presentazione non segue il decreto di ammissione. A questo punto si auspicano i necessari chiarimenti sulla situazione del professionista.

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