1 ottobre 2026

Consigli di Disciplina, riunioni da remoto ammesse solo se previste dal regolamento interno

Il CNDCEC chiarisce che la videoconferenza è legittima se disciplinata da uno specifico regolamento e se sono garantite identificazione dei partecipanti, collegialità, segretezza delle deliberazioni e tutela della privacy. Restano in presenza le sedute nelle quali si svolgono le audizioni
Autore: Lucia Giampà

Le riunioni dei Consigli e dei Collegi di Disciplina degli Ordini professionali possono svolgersi anche in videoconferenza, ma soltanto quando tale modalità sia espressamente prevista e regolata a livello interno. Diversamente, continua a trovare applicazione la regola generale secondo cui le sedute devono tenersi in presenza presso la sede del Consiglio dell’Ordine. Resta comunque ferma la necessità di svolgere in presenza le sedute nelle quali sono previste audizioni dell’incolpato, dell’esponente o di eventuali testimoni.

È quanto chiarito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con il Pronto Ordini n.77 - 2026 pubblicato il 30 settembre 2026, relativo alla possibilità di organizzare da remoto le riunioni dei Collegi del Consiglio di Disciplina.

Il quesito

La richiesta di chiarimento è stata avanzata dal Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Catania, che ha chiesto chiarimenti al CNDCEC in merito alla possibilità di svolgere le riunioni dei Collegi di Disciplina da remoto, garantendo invece la presenza fisica nelle sedute durante le quali vengono effettuate le audizioni.

Il parere del CNDCEC

Il Consiglio Nazionale richiama, innanzitutto, la norma cardine ossia l’articolo 3, comma 13 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato proprio dal CNDCEC nel marzo 2015. Il richiamato articolo stabilisce infatti che le riunioni del Consiglio e dei Collegi di Disciplina si tengono presso la sede del Consiglio dell’Ordine. La formulazione della disposizione porta quindi a individuare, quale modalità ordinaria, lo svolgimento delle sedute in presenza.

l CNDCEC evidenzia, tuttavia, che il regolamento risale al 2015 e, pertanto, è antecedente sia alla diffusione delle riunioni telematiche sia alle successive evoluzioni normative e organizzative che hanno interessato gli enti pubblici e gli Ordini professionali.

A tal proposito viene richiamata anche la disciplina introdotta durante l’emergenza da Covid-19. L’articolo 73, comma 2, del DL. n. 18/2020 aveva consentito agli organi collegiali degli enti pubblici di riunirsi in videoconferenza anche in assenza di una specifica previsione nei regolamenti interni, purché fossero garantite l’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni. Tale disciplina aveva però carattere emergenziale. Con la cessazione dello stato di emergenza, avvenuta il 31 marzo 2022, la possibilità di svolgere le sedute da remoto non può più prescindere da una specifica previsione regolamentare.

Di conseguenza, secondo il CNDCEC, i Consigli e i Collegi di Disciplina possono riunirsi in videoconferenza soltanto se l’organo si è dotato di uno specifico regolamento interno oppure ha modificato quello esistente, prevedendo espressamente tale modalità di svolgimento delle sedute. La piattaforma utilizzata deve inoltre assicurare la certezza dell’identificazione dei partecipanti, la collegialità della discussione, la segretezza delle deliberazioni, la corretta verbalizzazione e la conservazione degli atti, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Resta ferma, invece, la necessità di svolgere in presenza le sedute nelle quali sono previste audizioni dell’incolpato, dell’esponente o di eventuali testimoni.

In conclusione, la partecipazione in videoconferenza dei Consiglieri di Disciplina è legittima solo quando tale modalità sia espressamente prevista e regolata dal regolamento interno.

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