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L’iter per la nomina - Il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, entrato in vigore il 15 agosto, ha disposto che i nuovi Consigli di disciplina degli ordini locali dovranno essere altresì composti dai cosiddetti “membri terzi”. Nello specifico, l’articolo 3, comma 8 del decreto ha concesso ai diversi Ordini 90 giorni al fine di redigere un elenco con un numero di nominativi pari al doppio di quelli che dovranno poi essere designati. L’elenco dovrà essere trasmesso al presidente del Tribunale circondariale che avrà poi il compito di nominare questi nuovi membri dei Consigli di disciplina. Quindi, come abbiamo visto, i vari Consigli locali hanno avuto a disposizione ben tre mesi per stilare la lista e fra qualche giorno questo lasso di tempo scadrà. A tal proposito, il D.P.R. ha specificato che “il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei Consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente”. C’è da presumere che uno di questi casi potrebbe essere la mancata presentazione dell’elenco.
La questione dell’incompatibilità – Con un siffatto provvedimento, il D.P.R. di riforma delle libere professioni regolamentate intende porre una linea di demarcazione tra i poteri dei Consigli degli Ordini locali e quelli dei Consigli disciplinari, il cui confine finora è stato sempre abbastanza labile. L’obiettivo è quello di rimarcare l’indipendenza degli organismi disciplinari rispetto alla governance territoriale della categoria, soprattutto perché i Consigli disciplinari detengono un particolare potere che dev’essere tutelato e controllato al fine di non farlo poi risultare eccessivo o addirittura di assistere a uno straripamento. Il punto è che l’organismo che vigila sulla disciplina ha il compito di sanzionare e giudicare i comportamenti adottati dagli iscritti, pertanto un siffatto ruolo deve essere inevitabilmente scisso da quello che attiene invece alla rappresentanza della categoria. Inoltre, secondo le recenti disposizioni, i nuovi Consigli disciplinari potranno comprendere tra i propri membri anche soggetti che non risultano iscritti alla categoria.
Il parere dei commercialisti – Ma cosa dicono i rappresentanti della categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili? Ebbene, a prender la parola è stato Andrea Bonechi, consigliere delegato alla riforma delle professioni. “Questa riforma, da noi elaborata in forma di proposta presso il Cup e presentata al Ministero nel 2010, è stata largamente condivisa dai vari Ordini – ha spiegato Bonechi – Il principio dell’indipendenza degli organismi disciplinari, i cui membri non sono eletti ma vengono nominati dal presidente del Tribunale, è stato accolto molto bene. Certamente, è auspicabile il maggior coinvolgimento possibile di tutti gli interessati. Le questioni disciplinari richiedono competenze molto specifiche. Per quanto riguarda gli eventuali membri esterni agli albi – ha concluso il delegato alla riforma delle professioni del Cndcec - credo che i magistrati possano essere figure più idonee di altre”.