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Il parere 12 - La Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ha recentemente emanato il parere numero 12 il merito alla rilevanza fiscale dei risarcimenti dovuti ai dipendenti. In sostanza, secondo quanto emerge dal testo, qualora il giudice disponga l’erogazione di risarcimenti a un lavoratore dipendente, la rilevanza tributaria degli stessi deve essere valutata. Nello specifico, il parere diffuso dalla Fondazione prende in esame l’eventualità in cui la suddetta tipologia di risarcimenti o le indennità per licenziamento non giustificato vadano a formare reddito e i criteri di pagamento della liquidazione decisa dal giudice, proponendoli in virtù degli ultimi provvedimenti notificati dalla giurisprudenza.
Quando il risarcimento è reddito - La Fondazione studi propone una precisazione formulata dalla Cassazione, in base alla quale devono essere indicati in qualità di reddito da lavoro dipendente, quindi soggetti a Irpef, tutte le retribuzioni o gli indennizzi scaturiti da un rapporto di lavoro. Ora, si considera che questi proventi o indennità concorrono alla costituzione del reddito anche se conseguiti in sostituzione di esso o come mero risarcimento per un’eventuale perdita della fonte di reddito principale, fatta eccezione però per le indennità derivanti da sussidi per dipendenti permanentemente invalidi o spettanti per causa di morte. Dunque, prendendo atto di quanto dichiarato dalla Cassazione, la Fondazione dei Consulenti del lavoro spiega che il risarcimento scaturito da un danno da lucro cessante, vale a dire che sostituisce il reddito lavorativo, costituisce effettivamente un reddito. Ciò non avviene invece per quel che concerne il risarcimento dovuto in seguito a un danno emergente. A questo punto, sarà il titolo riconosciuto con la sentenza sulla liquidazione a decidere circa il trattamento fiscale del risarcimento.
La tassabilità – Costituendo reddito, tali tipologie di risarcimento sono quindi tassabili, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui esse risultino come reintegrazioni di danni quali la non percezione del reddito principale. Non è invece imponibile la tipologia di risarcimenti sui quali non si applica il principio sostitutivo, ossa quelle reintegrazioni che non riparano un pregiudizio reddituale, ma un danno di natura differente. La Fondazione studi dei Consulenti del lavoro sottolinea che la Cassazione ha dichiarato che è vagliata una presunzione circa l’aspetto reddituale della liquidazione spettante al lavoratore dipendente anche qualora nella transazione emerga il definitivo termine del rapporto di lavoro. A tal ragione, la Suprema Corte ha disposto che alla somma liquidata in sentenza venga congiuntamente calcolato l’importo pari alle retribuzioni che, nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse continuato, sarebbero state erogate al dipendente. La Fondazione dei consulenti del lavoro specifica che si è comunque al cospetto di una presunzione di tipo relativo, derivante dall’interpretazione avanzata dal giudice di merito alla luce degli elementi probanti acquisiti.