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Giustificato motivo oggettivo e codatorialità: computo del requisito occupazionale ai fini della tutela reale.
Ai fini del requisito dimensionale capace di far scattare la tutela reale della reintegra conta che tutte le società, complessivamente, abbiano più di 15 dipendenti, applicando in tal senso anche al licenziamento individuale il criterio utilizzato per il licenziamento collettivo, senza prova di frode o simulazione.
Il fatto
La vicenda nasce dal licenziamento intimato ad una dipendente, comunicato con raccomandata A/R ricevuta il 26 gennaio 2018. La lavoratrice, con il rito L. 92/2013 (rito Fornero), impugna il recesso sostenendo che, pur essendo la società datrice una soltanto, la prestazione lavorativa era gestita e utilizzata anche da AD S.r.l. e DP S.r.l., poiché tra queste società vi sarebbe stata la c.d. “codatorialità”. Su tale base chiede tutte le tutele conseguenti e contesta la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, motivo del licenziamento.
Il giudice di merito, con la sentenza 47/2024, accerta la codatorialità, ritenendo insussistente il giustificato motivo oggettivo, e condanna in solido le tre società alla reintegrazione della lavoratrice e al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità, unitamente a contributi e accessori. Non accoglie, però, la domanda di nullità per licenziamento orale e per licenziamento ingiurioso, dichiarandola inammissibile.
Le società si oppongono alla decisione del giudice di merito di primo grado e presentano appello. Il giudice del gravame conferma gli accertamenti centrali (codatorialità e insussistenza del giustificato motivo oggettivo), ma riforma la tutela.
Per la Corte, la dipendente, in fase di opposizione, avrebbe richiesto solo il risarcimento, tralasciando la misura della reintegra; pertanto, secondo il giudice di secondo grado, il tribunale avrebbe riconosciuto più di quanto richiesto (ultrapetizione). Inoltre, la Corte si è espressa non condividendo il conteggio congiunto delle società codatrici, sostenendo che il conteggio utile per l’applicazione della tutela reale della reintegra va effettuato per ciascuna società, e non congiuntamente.
La Corte, pertanto, riconosce una tutela “più debole”: le società devono riassumere la lavoratrice o pagarle un’indennità pari a 4 mensilità.
La Cassazione riconosce come pacifica la codatorialità tra le società e censura la decisione del giudice di secondo grado quanto alla reintegra, sostenendo che, in opposizione, la lavoratrice non l’avesse più chiesta. La Cassazione, invece, rileva che dalle note depositate risultava che la lavoratrice aveva reiterato la domanda di reintegra e, pertanto, l’appello ha applicato male l’art. 112 c.p.c.
Sempre seguendo il filone della codatorialità, la Cassazione afferma che, per valutare se spetta la tutela forte, si può considerare il requisito dimensionale guardando ai dipendenti delle società co-datrici nel complesso, e non separatamente.
Per tale motivo, la Cassazione cassa con rinvio la sentenza d’appello, in diversa composizione.
Maria è formalmente assunta dalla società XY, che occupa otto dipendenti e, considerata isolatamente, non raggiunge il requisito dimensionale previsto dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori ai fini della reintegra. Nella concreta esecuzione del rapporto di lavoro, tuttavia, Maria presta la propria attività anche in favore di Beta S.r.l. e Gamma S.r.l., entrambe appartenenti al medesimo gruppo imprenditoriale. Le tre società risultano assoggettate a un’unica direzione e coordinamento, presentano una gestione accentrata delle risorse umane e utilizzano la prestazione lavorativa di Maria in modo indifferenziato, inserendola stabilmente nell’organizzazione economica complessiva del gruppo.
XY S.r.l. procede al licenziamento di Maria per giustificato motivo oggettivo, invocando ragioni di carattere economico, ma il giudice accerta l’illegittimità del recesso per la sua natura arbitraria (ritenendo insussistenti i millantati motivi economici). Ciononostante, applicando un criterio dimensionale riferito esclusivamente alla società formalmente datrice di lavoro, viene esclusa la possibilità della reintegrazione e riconosciuta alla lavoratrice la sola tutela obbligatoria.
Alla luce del principio affermato dalla Cassazione, tale conclusione risulta errata. Anche in presenza di un gruppo imprenditoriale genuino e in assenza di qualsiasi intento elusivo o fraudolento, l’accertata codatorialità impone che il requisito dimensionale venga valutato con riferimento al numero “reale” di lavoratori delle società coinvolte. Poiché il gruppo, nel suo complesso, occupa più di quindici dipendenti, al licenziamento illegittimo non si applica la tutela obbligatoria, bensì la tutela reale, con conseguente diritto di Maria alla reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno nei limiti di legge.
In caso di accertata codatorialità nell’ambito di un gruppo di società il giudice può legittimamente escludere la tutela reale limitandosi a considerare il requisito dimensionale della sola società formalmente datrice di lavoro?
No. Una volta accertata la codatorialità, il requisito dimensionale va valutato considerando l’intera organizzazione economica del gruppo e non la sola società formale. Diversamente si “svuterebbe” la tutela reale.
In vierù del principio di direzione e coordinamento ex articolo 2497 c.c., quali sono i limiti entro cui il giudice di merito può negare la sommatoria dei dipendenti delle società codatrici senza incorrere in un errore di diritto?
Il giudice può negare la sommatoria dei dipendenti solo se esclude in fatto la codatorialità o l’unicità della direzione e coordinamento; non può farlo per la sola mancanza di frode o simulazione.
(prezzi IVA esclusa)