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In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se il rapporto di lavoro è svolto in regime di codatorialità, il requisito dimensionale per l’applicazione della tutela reale deve essere valutato considerando l’intera organizzazione economica coinvolta. La Corte di Cassazione ha chiarito che, una volta accertata la codatorialità e l’unicità della direzione e coordinamento, il numero dei dipendenti va calcolato sommando quelli di tutte le società co-datrici, anche in assenza di frode o simulazione. Diversamente, si svuoterebbe di contenuto la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Il giudice può escludere la sommatoria solo se nega in fatto la codatorialità o l’assetto unitario del gruppo, ma non per il solo carattere “genuino” del gruppo imprenditoriale. Pertanto, se il gruppo supera complessivamente i 15 dipendenti e il licenziamento è illegittimo, al lavoratore spetta la reintegra nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno nei limiti di legge.