22 aprile 2016

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ALTERNATIVA AL TIROCINIO

PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
Autore: ESTER ANNETTA

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, lo scorso 15 aprile, il “Regolamento per lo svolgimento del tirocinio da dottore commercialista e da esperto contabile mediante frequenza di corsi di formazione professionale”.

Tale opzione era stata prevista dall’art. 6 commi 9, 10 e 11, del DPR 137/2012 di riforma degli ordinamenti professionali. In particolare, proprio il predetto comma 9 aveva indicato che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, potesse consistere altresì nella frequenza, con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi o da associazioni di iscritti agli albi o altri soggetti all’uopo autorizzati dai Consigli Nazionali degli ordini o collegi.

I Consigli Nazionali venivano quindi delegati ad emanare appositi regolamenti per la disciplina di tale modalità alternativa di svolgimento del tirocinio, previo parere del Ministero di Giustizia.

Con l’Informativa n.53/2016, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pertanto annunciato l’emanazione del proprio regolamento, inviandone il testo agli Ordini territoriali che - in quanto enti formatori “di diritto” - in base alla previsione contenuta nell’art. 6 del Regolamento medesimo, sono tenuti a predisporre l’offerta dei loro corsi formativi, nel rispetto delle caratteristiche richieste dal successivo art. 9 del Regolamento stesso. In particolare: le materie teoriche oggetto di lezione, le esercitazioni pratiche e la durata complessiva, che non può superre i sei mesi e non può avere un carico didattico inferiore a 350 ore, ripartite percentualmente tra i diversi insegnamenti.

Il Regolamento contempla pure l’ipotesi che siano soggetti diversi dagli Ordini a voler organizzare corsi di formazione; in tal caso, essi debbono presentare apposita istanza al Consiglio Nazionale per l’ottenimento della relativa autorizzazione, che verrà rilasciata previo parere del Ministero della Giustizia cui lo stesso CN trasmetterà motivata proposta di delibera (sia di accoglimento che di rigetto).

Anche tali soggetti sono poi tenuti, come gli Ordini, a presentare la propria offerta formativa dei corsi.

Sulle proposte di istituzione dei corsi (sia, dunque, quelle presentate dagli Ordini che dagli altri soggetti autorizzati) delibera, preventivamente, il Consiglio Nazionale - con un provvedimento di approvazione o di diniego - entro 45 giorni dalla relativa istanza, che dovrà pervenire entro 4 mesi dalla pubblicazione del Regolamento in oggetto.

Successivamente, le dette proposte - se approvate dal CN - devono essere trasmesse al Ministero della Giustizia affinché possa svolgere la verifica della loro idoneità a livello nazionale.

L’informativa del CN è accompagnata da una scheda di lettura, che – oltre a specificare i punti finora illustrati ed un dettaglio di tutti i requisiti – soggettivi ed oggettivi – connessi alla procedura di predisposizione delle proposte di corsi formativi – indica anche le motivazioni che hanno indirizzato i contenuti del proprio Regolamento.

Tra le note di maggior rilievo, nelle previsioni regolamentari, vanno segnalate le seguenti:
- la frequenza di corsi formativi si presenta come modalità alternativa ma anche facoltativa rispetto alla pratica svolta presso uno studio e quindi può anche essere concomitante con essa; non può invece essere effettuata in concomitanza con il semestre di tirocinio “anticipato”, quello, cioè, che può svolgersi durante il corso di studi di laurea; l’alternatività di tali corsi vale, inoltre, a distinguerli da quelli “integrativi” previsti invece dal DM n. 143/2009;
- non è consentito svolgere i corsi formativi in questione con modalità di frequenza a distanza (e-learning): ciò per l’ovvia considerazione che, trattandosi di corsi di taglio teorico-pratico, presuppongono una necessaria interazione tra docenti e discenti;
- dovendo svolgersi la frequenza dei corsi “con profitto”, sono previste due verifiche – una intermedia ed una finale - delle competenze acquisite, il cui superamento è propedeutico al riconoscimento del compiuto tirocinio.

Un’ultima notazione riguarda i tempi di attuazione dei corsi di formazione in parola: poiché è rimessa al Ministero della Giustizia la determinazione della data a partire dalla quale essi dovranno svolgersi, da stabilirsi a seguito della compiuta verifica della loro idoneità, al fine di consentire che le valutazioni vengano effettuate con la dovuta cura, il Consiglio Nazionale ha espressamente richiesto al Ministero che la data di inizio dei corsi non venga fissata prima del 1° gennaio 2017.

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, lo scorso 15 aprile, il “Regolamento per lo svolgimento del tirocinio da dottore commercialista e da esperto contabile mediante frequenza di corsi di formazione professionale”.

Tale opzione era stata prevista dall’art. 6 commi 9, 10 e 11, del DPR 137/2012 di riforma degli ordinamenti professionali. In particolare, proprio il predetto comma 9 aveva indicato che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, potesse consistere altresì nella frequenza, con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi o da associazioni di iscritti agli albi o altri soggetti all’uopo autorizzati dai Consigli Nazionali degli ordini o collegi.

I Consigli Nazionali venivano quindi delegati ad emanare appositi regolamenti per la disciplina di tale modalità alternativa di svolgimento del tirocinio, previo parere del Ministero di Giustizia.

Con l’Informativa n.53/2016, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pertanto annunciato l’emanazione del proprio regolamento, inviandone il testo agli Ordini territoriali che - in quanto enti formatori “di diritto” - in base alla previsione contenuta nell’art. 6 del Regolamento medesimo, sono tenuti a predisporre l’offerta dei loro corsi formativi, nel rispetto delle caratteristiche richieste dal successivo art. 9 del Regolamento stesso. In particolare: le materie teoriche oggetto di lezione, le esercitazioni pratiche e la durata complessiva, che non può superre i sei mesi e non può avere un carico didattico inferiore a 350 ore, ripartite percentualmente tra i diversi insegnamenti.

Il Regolamento contempla pure l’ipotesi che siano soggetti diversi dagli Ordini a voler organizzare corsi di formazione; in tal caso, essi debbono presentare apposita istanza al Consiglio Nazionale per l’ottenimento della relativa autorizzazione, che verrà rilasciata previo parere del Ministero della Giustizia cui lo stesso CN trasmetterà motivata proposta di delibera (sia di accoglimento che di rigetto).

Anche tali soggetti sono poi tenuti, come gli Ordini, a presentare la propria offerta formativa dei corsi.

Sulle proposte di istituzione dei corsi (sia, dunque, quelle presentate dagli Ordini che dagli altri soggetti autorizzati) delibera, preventivamente, il Consiglio Nazionale - con un provvedimento di approvazione o di diniego - entro 45 giorni dalla relativa istanza, che dovrà pervenire entro 4 mesi dalla pubblicazione del Regolamento in oggetto.

Successivamente, le dette proposte - se approvate dal CN - devono essere trasmesse al Ministero della Giustizia affinché possa svolgere la verifica della loro idoneità a livello nazionale.

L’informativa del CN è accompagnata da una scheda di lettura, che – oltre a specificare i punti finora illustrati ed un dettaglio di tutti i requisiti – soggettivi ed oggettivi – connessi alla procedura di predisposizione delle proposte di corsi formativi – indica anche le motivazioni che hanno indirizzato i contenuti del proprio Regolamento.

Tra le note di maggior rilievo, nelle previsioni regolamentari, vanno segnalate le seguenti:
- la frequenza di corsi formativi si presenta come modalità alternativa ma anche facoltativa rispetto alla pratica svolta presso uno studio e quindi può anche essere concomitante con essa; non può invece essere effettuata in concomitanza con il semestre di tirocinio “anticipato”, quello, cioè, che può svolgersi durante il corso di studi di laurea; l’alternatività di tali corsi vale, inoltre, a distinguerli da quelli “integrativi” previsti invece dal DM n. 143/2009;
- non è consentito svolgere i corsi formativi in questione con modalità di frequenza a distanza (e-learning): ciò per l’ovvia considerazione che, trattandosi di corsi di taglio teorico-pratico, presuppongono una necessaria interazione tra docenti e discenti;
- dovendo svolgersi la frequenza dei corsi “con profitto”, sono previste due verifiche – una intermedia ed una finale - delle competenze acquisite, il cui superamento è propedeutico al riconoscimento del compiuto tirocinio.

Un’ultima notazione riguarda i tempi di attuazione dei corsi di formazione in parola: poiché è rimessa al Ministero della Giustizia la determinazione della data a partire dalla quale essi dovranno svolgersi, da stabilirsi a seguito della compiuta verifica della loro idoneità, al fine di consentire che le valutazioni vengano effettuate con la dovuta cura, il Consiglio Nazionale ha espressamente richiesto al Ministero che la data di inizio dei corsi non venga fissata prima del 1° gennaio 2017.

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