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Ritornando sul tema della Formazione Professionale Continua dopo l’entrata in vigore del nuovo Regolamento - ripubblicato lo scorso 31 gennaio 2018 sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia a seguito dell’intervenuta correzione di alcuni errori contenuti nell’edizione precedente e dell’introduzione di alcune modifiche – il CNDCEC, con l’informativa n. 31/2018 dello scorso 10 aprile, ha fornito alcune indicazioni relative all’equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la formazione iniziale dei gestori della crisi.
In proposito, come si ricorderà (cfr. Fiscal Focus del 6 febbraio: “Formazione Professionale Continua: ripubblicato il nuovo testo”), il nuovo testo del Regolamento ha previsto, all’art. 7, che la partecipazione a corsi di formazione rientranti tra le attività di “formazione” (per tale intendendosi, ai sensi dell’art. 1 comma 5 del medesimo Regolamento, “la frequenza di eventi formativi che presentino contenuti articolati a seconda dell’obiettivo professionale da perseguire e tendono all’acquisizione di conoscenze anche specialistiche che concorrono a migliorare la qualificazione professionale e ad accrescerne le competenze”), che abbiano una durata non inferiore a 12 ore ed abbiano ad oggetto le materie rientranti nell’ambito disciplinare della crisi d’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore, consente di assolvere l’obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale previsto per i gestori della crisi dall’art. 4 comma 5 lettere b) e d) del DM 24 settembre 2014 n. 202.
Il Decreto da ultimo citato, infatti, tra i requisiti per l’iscrizione al registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, prescrive:
Pertanto il Consiglio ha invitato gli Ordini a rilasciare ai professionisti che abbiano partecipato ai detti corsi – onde consentir loro di darne dimostrazione – un attestato nominativo da cui risultino le materie attinenti alla crisi di impresa ed al sovraindebitamento; la specifica che si tratti di un corso “equipollente”, ai sensi del menzionato art. 7 del Regolamento; il numero di ore di effettiva partecipazione al corso e dei crediti formativi conseguiti.