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La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), con la Circolare del 31 marzo 2015, ha fatto il punto sull’ormai famoso contributo sotto forma di credito d’imposta riservato a tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato.
Sul punto, è stato specificato che per il biennio “2015-2016” le imprese potranno sia accedere al nuovo credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (per investimenti effettuati a partire dal 2015), sia continuare a fruire del credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato relativo ad assunzioni effettuate rispettivamente nel 2013 e nel 2014.
Soggetti beneficiari – I soggetti beneficiari del credito d’imposta sono tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico e dal regime contabile adottato.
Costi ammissibili - Per ciò che riguarda i costi agevolabili, l’articolo 24 co. 1 del D.L. n. 83/2012 stabilisce che è ammissibile il costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:
• personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
• personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 Decreto crescita, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo. Sul punto è stato precisato che nel caso in cui il personale assunto sia in possesso di lauree del vecchio ordinamento (DL) o lauree specialistiche (LS), l’impresa dovrà verificarne l’ammissibilità attraverso la tabella di equiparazione DL, LS, LM disciplinata dal Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009.
Le cause di decadenza – Tuttavia, esistono anche delle cause di decadenza del diritto al verificarsi dei quali si perde la possibilità di fruire del beneficio, ossia:
• la riduzione o mantenimento, nei tre anni successivi all'assunzione per la quale si fruisce del contributo, ovvero due anni nel caso di piccole e medie imprese, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente all'applicazione del beneficio fiscale, intendendosi per tale il periodo d'imposta precedente a quello in cui è stata effettuata ciascuna assunzione cui si riferisce l'agevolazione;
• la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro con le caratteristiche di personale altamente qualificato per un periodo minimo di tre anni, ovvero due nel caso di piccole o medie imprese;
• la delocalizzazione della propria attività, realizzata dall'impresa beneficiaria, successivamente all'11 agosto 2012, in un paese non appartenente all'Area Economica Europea, con la riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo d'imposta in cui ha fruito del contributo;
• l'accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore ad euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
• i casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.