2 aprile 2015

Credito d’imposta per R&S sotto la lente della FNC

Circolare 31 marzo 2015 della Fondazione Nazionale Commercialisti
Autore: Redazione Fiscal Focus

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), con la Circolare del 31 marzo 2015, ha fatto il punto sull’ormai famoso contributo sotto forma di credito d’imposta riservato a tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato.

Sul punto, è stato specificato che per il biennio “2015-2016” le imprese potranno sia accedere al nuovo credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (per investimenti effettuati a partire dal 2015), sia continuare a fruire del credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato relativo ad assunzioni effettuate rispettivamente nel 2013 e nel 2014.

Soggetti beneficiari – I soggetti beneficiari del credito d’imposta sono tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico e dal regime contabile adottato.

Costi ammissibili - Per ciò che riguarda i costi agevolabili, l’articolo 24 co. 1 del D.L. n. 83/2012 stabilisce che è ammissibile il costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:

• personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
• personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 Decreto crescita, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo. Sul punto è stato precisato che nel caso in cui il personale assunto sia in possesso di lauree del vecchio ordinamento (DL) o lauree specialistiche (LS), l’impresa dovrà verificarne l’ammissibilità attraverso la tabella di equiparazione DL, LS, LM disciplinata dal Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009.

La misura – Quanto alla misura del credito d’imposta, essa è pari al 35% del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato e non può eccedere il limite massimo annuo pari a euro 200 mila per beneficiario.

Le condizioni –
Per poter accedere al credito di imposta è necessario presentare, esclusivamente per via telematica, un'istanza preventiva al Ministero dello Sviluppo Economico il quale dovrà controllarne l'ammissibilità in relazione ai soggetti richiedenti e ai contratti di lavoro in dipendenza dai quali deriverebbero i costi astrattamente agevolabili, che devono essere certificati nella documentazione contabile.

Le cause di decadenza – Tuttavia, esistono anche delle cause di decadenza del diritto al verificarsi dei quali si perde la possibilità di fruire del beneficio, ossia:

• la riduzione o mantenimento, nei tre anni successivi all'assunzione per la quale si fruisce del contributo, ovvero due anni nel caso di piccole e medie imprese, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente all'applicazione del beneficio fiscale, intendendosi per tale il periodo d'imposta precedente a quello in cui è stata effettuata ciascuna assunzione cui si riferisce l'agevolazione;
• la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro con le caratteristiche di personale altamente qualificato per un periodo minimo di tre anni, ovvero due nel caso di piccole o medie imprese;
• la delocalizzazione della propria attività, realizzata dall'impresa beneficiaria, successivamente all'11 agosto 2012, in un paese non appartenente all'Area Economica Europea, con la riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo d'imposta in cui ha fruito del contributo;
• l'accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore ad euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
• i casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Cumulabilità - Infine, il documento della FNC dedica particolare attenzione ai casi di cumulo con le altre agevolazioni. Sul punto, viene precisato che il credito d'imposta in questione non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato in quanto misura generale applicabile indistintamente a tutte le imprese e a tutte le produzioni indipendentemente dalla dimensione, dal settore e dalla localizzazione e, di conseguenza, non concorre a formare cumulo con altre misure costituenti Aiuto di Stato.
Differente è il ragionamento con riferimento al credito d'imposta previsto a favore delle imprese ubicate nei territori dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e delle start-up innovative e incubatori certificati che, costituendo misura di carattere selettivo, potrebbe essere qualificato come aiuto di Stato ai fini della disciplina comunitaria e per tale ragione gestito in regime “de minimis” (Regolamento CE n. 1998/2206 del 15 dicembre 2006). In tali casi, quindi, gli aiuti “de minimis” possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a condizione che non superino il massimale pertinente e che non possono essere cumulati con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto previsto.
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