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Il responso del CdS - Ammesso con riserva (su molte questioni) lo schema di regolamento delle professioni redatto dal ministro Severino. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato che ha recentemente vagliato il testo non senza introdurre dei rigorosi paletti. Si ricordi che l’attuale riforma delle categorie professionali non è altro che un decreto attuativo del tanto discusso articolo 3, comma 5 del D.L. n. 138/2011, vale a dire la famosa manovra di Ferragosto dello scorso anno. Alla luce di tale disposizione, il riordino degli ordinamenti professionali dovrà compiersi entro la conclusione dell’anno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge, ossia entro il 12 agosto dell’anno in corso. Pertanto, il testo di riforma avanzato dal Ministero della Giustizia si inserisce in questo percorso di attuazione di quelle disposizioni, ma ha trovato un cartellino giallo il 10 luglio con la pubblicazione del parere n. 3169 reso noto dall’organo consultivo del Governo. Vediamo di seguito in quali ambiti sono intervenuti gli esaminatori di Palazzo Spada e come hanno rivoltato il testo originario del D.P.R.
La pratica per l’accesso alla professione - In prima battuta si parla di tirocinio. In sintesi, il parere del Consiglio di Stato è che i diciotto mesi debbano considerarsi come durata massima del periodo di pratica e che questo tirocinio non debba essere obbligatorio per tutte le professioni, poiché altrimenti in alcuni campi si ritarderebbe l’accesso al mondo del lavoro. Infine, l’organo consultivo consiglia di sopprimere il principio di incompatibilità con altri tipi di rapporti di impiego pubblico e di rendere facoltative o alternative al tirocinio le attività formative. Nello specifico, l’orientamento del Consiglio di Stato nello stabilire come durata massima i diciotto mesi si basa sul fatto che dev’essere questa la prescrizione legislativa, poiché in caso contrario, “anche in contrasto con la norma primaria, diventerebbe una durata anche minima”. Poi, sulla questione in merito alla non obbligatorietà del tirocinio per determinate categorie, il parere è che risulta poco produttivo introdurre l’obbligatorietà per professioni quali architetti o ingegneri, che finora non hanno previsto tale dovere. Come abbiamo visto, inoltre, l’organo consultivo della squadra esecutiva chiede l’abrogazione della frequenza obbligatoria dei corsi formativi; in questo caso si ritiene maggiormente utile implicare la facoltatività, nel senso che la frequenza di determinate attività formative in seno al tirocinio professionale può essere “facoltativa, oltre che alternativa, e non concorrente, allo svolgimento della pratica”. Inoltre, per quel che concerne i contenuti di siffatti corsi formativi, il D.P.R. rimanda non solo alla scelta dei singoli Ordini, ma anche all’intervento dei relativi Ministeri; a tal proposito, il Consiglio di Stato sottolinea che “non è consentito che un regolamento approvato con un dpr demandi, in assenza di autorizzazione della legge, alcuni aspetti a un altro regolamento di tipo diverso”, ciò significa che applicando il principio di gerarchia sarà opportuno modificare il passaggio rinviando a un ulteriore D.P.R. Infine, l’organo di consultazione sostiene che “non è sorretto da adeguata giustificazione” la scelta di imporre il numero massimo di praticanti contemporaneamente in tirocinio presso il medesimo dominus a tre; su questo aspetto, il Consiglio di Stato chiede al Dicastero guidato da Paola Severino di vagliare due possibilità: o alzare il tetto massimo o lasciare la scelta a discrezione degli Ordini.
La riforma è solo per le regolamentate – Su questo punto la posizione del Consiglio di Stato è categorica. La “Riforma degli ordinamenti professionali” è valida e si applicherà solo ed esclusivamente per le professioni regolamentate, pertanto sarà opportuno definire i criteri di appartenenza a questa categoria e si dovrà procedere con l’eliminazione di ogni riferimento a registri o elenchi.
La formazione – In questo caso, anche se il compito di decidere i programmi dei corsi formativi saranno i Consigli nazionali e non i Ministeri, come avevamo anticipato in merito al tirocinio, il Consiglio di Stato prevede che la regolamentazione dell’offerta formativa debba basarsi sui principi della liberalizzazione, quindi sarà chiamata a limitarsi “alle modalità di definizione dei requisiti minimi dei percorsi di formazione, che poi possono essere soddisfatti e auto dichiarati da qualsiasi soggetto, e non necessariamente svolti da collegi e ordini”.
Rc professionale – Per quel che concerne poi la polizza sulla responsabilità professionale, l’organo consultivo del Governo ha disposto che saranno tenuti a negoziare gli schemi delle Rc, “in convenzione con i propri iscritti”, i Consigli nazionali e le Casse di previdenza di riferimento degli iscritti. Il motivo di una siffatta direttiva risiede nella volontà di guidare il professionista verso criteri di copertura assicurativa condivisi e che rientrino nei requisiti previsti dal proprio Consiglio nazionale.
Sistema disciplinare – Secondo il Consiglio di Stato, gli ordini che hanno avuto origine in un periodo anteriore a quello della Costituzione possono adottare nuovi criteri idonei a garantire il funzionamento del sistema disciplinare. Tale parere si pone in antitesi con quanto espresso dal D.P.R. Severino, nel senso che quest’ultimo aveva stabilito che l’iscritto dovesse essere giudicato da consigli di disciplina territorialmente vicini al suo Ordine, ma che questa novità fosse preclusa agli Ordini nati prima della Costituzione italiana. Ora, pur condividendo le ragioni di questa posizione, l’organo consultivo ha ritenuto doveroso proporre una rettifica aprendo le porte anche agli Ordini più vecchi. Ciò detto, è altresì bocciata l’intenzione di formare dei consigli disciplinari composti dai primi dei non eletti alle elezioni per il rinnovo della governance del Consiglio nazionale. Le argomentazioni apportate dal Consiglio di Stato si basano sulla convinzione che “tale regola finisce per attribuire delicate funzioni a soggetti che sono stati valutati dagli iscritti in modo negativo o comunque non sufficiente ai fini della rappresentatività”.