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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili esprime soddisfazione per l’accoglimento di alcune delle proprie proposte nel Decreto fiscale Omnibus, il quarto decreto correttivo della riforma tributaria, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026.
Secondo il presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, le modifiche introdotte rappresentano il risultato del dialogo istituzionale avviato con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in particolare, con il viceministro Maurizio Leo. Le competenze tecniche della categoria sarebbero state messe a disposizione del legislatore con l’obiettivo di semplificare le procedure, rafforzare la certezza del diritto e rendere le disposizioni tributarie più chiare e immediatamente applicabili.
Tra le novità segnalate dal Consiglio nazionale figura la prorogaal 31 dicembre 2026 del termine per la presentazione della certificazione del Tax Control Framework da parte delle imprese che hanno trasmesso, nel corso del 2024 o del 2025, la domanda di ammissione al regime di adempimento collaborativo.
La proroga consente alle imprese interessate di disporre di un periodo più ampio per completare il processo di certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Si tratta di un passaggio centrale per l’accesso alla cooperative compliance, che richiede un assetto organizzativo idoneo ad assicurare un presidio strutturato dei rischi tributari.
Un secondo gruppo di interventi interessa il concordato preventivo biennale. Le modifiche sono finalizzate, secondo il CNDCEC, a rendere più conveniente il rinnovo dell’adesione per il biennio 2026-2027.
Tra le misure richiamate figura la riduzione di due anni dei termini di accertamento a favore dei contribuenti che rinnovano l’opzione. A questa si affiancano l’eliminazione delle maggiorazioni degli acconti e l’estensione del ravvedimento speciale al periodo d’imposta 2023.
Il Decreto interviene anche sulle cause di decadenza dal concordato, riducendone le ipotesi. In particolare, viene eliminata la decadenza collegata alla presenza di debiti tributari e contributivi scaduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di adesione.
Viene inoltre agevolata la possibilità di correggere errori od omissioni attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa e il ricorso al ravvedimento operoso. L’obiettivo è evitare che irregolarità sanabili o violazioni non sostanziali determinino automaticamente la perdita dei benefici collegati al concordato.
Il Decreto fiscale Omnibus dà attuazione anche ad alcune disposizioni della delega fiscale dirette a rafforzare la certezza del diritto nel procedimento di accertamento.
Una delle modifiche riguarda i componenti reddituali negativi con efficacia pluriennale. Il termine entro il quale l’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento viene fatto decorrere dal primo periodo d’imposta in cui il componente è stato dedotto.
La disposizione dovrebbe consentire di delimitare con maggiore precisione l’orizzonte temporale dei controlli, evitando che l’accertamento possa estendersi indefinitamente in relazione a componenti che producono effetti fiscali per più esercizi.
Un ulteriore intervento riguarda la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa.
La presunzione troverà applicazione nei casi in cui l’accertamento riguardi componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati oppure componenti negativi indeducibili perché inesistenti. La disciplina viene quindi circoscritta alle fattispecie nelle quali l’accertamento evidenzia una ricchezza effettivamente non dichiarata o costi privi di consistenza economica.
La modifica punta a evitare l’applicazione automatica della presunzione anche in presenza di semplici contestazioni sulla deducibilità di costi effettivamente sostenuti, dalle quali non deriva necessariamente la formazione di utili occulti distribuibili ai soci.
Il provvedimento interviene, infine, sugli accertamenti basati sull’antieconomicità delle operazioni. La sola differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio non dovrebbe essere sufficiente a giustificare la rettifica.
L’accertamento potrà essere fondato sull’antieconomicità quando siano presenti ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, valutati anche insieme alla difformità rispetto al valore di mercato. Resta comunque possibile l’intervento dell’Amministrazione finanziaria quando tale difformità risulti manifesta e rilevante.
Le misure accolte, secondo il CNDCEC, traducono il confronto con il MEF in soluzioni normative concrete, orientate a un maggiore equilibrio tra le esigenze dell’Erario, la tutela dell’affidamento del contribuente e l’effettiva applicazione dell’imposta dovuta. Per i professionisti sarà ora necessario esaminare il testo definitivo del Decreto, una volta pubblicato, per valutarne nel dettaglio la decorrenza e gli effetti operativi.