19 luglio 2013

Decreto occupazione: commercialisti finalmente inclusi?

Tre modifiche al D.L. n. 76/13 in favore dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Le proposte di modifica - Nell’iter di conversione in legge del D.L. n. 76/13, recante disposizioni in merito ai primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di IVA e altre misure finanziarie con un pari grado di urgenza, sono stati posti in discussione al Senato anche degli emendamenti che riguardano da vicino la categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le proposte sono state avanzate dal senatore Massimo Cassano, vicecapogruppo del pdl e dottore commercialista.

L’estensione delle abilitazioni - Innanzitutto risulta opportuno capire i motivi che hanno spinto a un tale intervento propositivo. La legge, nei punti sui quali è richiesta la modifica, di fatto esclude la categoria dei dottori commercialisti da alcune specifiche abilitazioni, che invece grazie agli emendamenti potrebbero essere estese anche a loro.

Il riferimento alla Legge Biagi – Il D.Lgs. n. 276/03, comunemente conosciuta come Legge Biagi, è il terreno principale sul quale potrebbero operare le modifiche proposte dal senatore Cassano. In primo luogo, considerato che la presente legge, in tema di Regimi particolari di autorizzazione, riconosceva solo ai Cdl la possibilità di iscrivere all'albo una fondazione o un altro soggetto giuridico costituito nell'ambito del Consiglio nazionale di categoria e dedito allo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione, l’emendamento vi includerebbe anche i commercialisti. Poi, sempre in relazione alla medesima legge, un’ulteriore estensione ai commercialisti si individua nell’area dei Gruppi d’impresa, dove oltre ai Cdl anche i commercialisti potrebbero avere ruolo di intermediatori dei consorzi di società coop. nello svolgimento degli gli adempimenti ex lege n. 12/79, art. 1. La prima parte dell’emendamento infatti cita: “All'artcolo 7, apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 2, alla lettera a) premettere le seguenti: «0a) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. L'ordine nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei consulenti del lavoro possono chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito dei rispettivi Consigli Nazionali per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.''; 0b) all'articolo 31, al comma 2, secondo periodo, le parole ''per il tramite dei consulenti del lavoro'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il tramite degli iscritti all'ordine dei commercialisti e dei consulenti del lavoro''»;”. Inoltre, sempre all’articolo 7 del decreto sull’occupazione, l’emendamento prevedrebbe che al c. 2, dopo la lettera f), sia aggiunta la seguente: “«f-bis) all'articolo 76, al comma 1, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente: ''c-quater) i consigli territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 in attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi''»;”. Con questa modifica si stabilirebbe che sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro anche le commissioni di certificazione istituite presso il Cndcec.

La legge del 1966 – La proposta di modifica, infine, andrebbe anche a intervenire sulla legge n. 604/66, contenente Norme sui licenziamenti individuali. Secondo l’emendamento, difatti, al comma 4 dell’articolo 7 del D.L. 76/13 si dovrebbe premettere il seguente: “«04. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni e integrazioni, al comma 5 le parole ''ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro'' sono sostituite dalle seguenti: ''ovvero da un avvocato, un consulente del lavoro o un iscritto all'ordine dei commercialista''»”.

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