29 gennaio 2016

Dimissioni e risoluzioni consensuali. CdL esclusi dalle pratiche.docx

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Il nuovo meccanismo per rendere le dimissioni/risoluzioni consensuali, disciplinato dal Decreto Ministeriale (Lavoro) 15 dicembre 2015 e che entrerà in vigore il 12 marzo 2016, esclude i Consulenti del Lavorodalla gestione delle stesse e dalla riforma dei servizi per l'impiego (Dlgs 150/2015). A denunciare il fatto è il presidente nazionale Ancl-Su, Francesco Longobardi, il quale afferma che il governo ha fatto un grave errore: “Hanno deciso, e non sappiamo se deliberatamente o per ignoranza, di mettere da parte i professionisti intermediari che, tra l'altro, hanno da quasi dieci anni una loro struttura per favorire il collocamento”.


A darne notizia è un comunicato stampa ANCL di ieri.


Contrastare le “dimissioni in bianco” – Ricordiamo che al fine di contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 – sulle orme di quanto già disposto dall’art. 4, co. 17 della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero) – ha ridisegnato le modalità per la cessazione del rapporto di lavoro derivante da dimissioni volontarie e risoluzione consensuale. Infatti, al comma 1 del menzionato articolo, il Governo esprime la volontà che dimissioni volontarie e risoluzione consensuale dovranno essere effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su apposita modulistica – resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) e, successivamente, inviate alla Direzione Territoriale del Lavoro competente e al datore di lavoro. Il lavoratore, in ogni caso, mantiene la possibilità di revocare le dimissioni con le medesime modalità entro 7gg dalla data di trasmissione del modulo.


La trasmissione dei moduli può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli art. 2, co. 1, lett. h), e art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003. Sono escluse dalla comunicazione telematica le dimissioni e risoluzioni consensuali derivanti da rapporto di lavoro domestico e nei casi di conciliazioni o procedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro presso le commissioni di certificazione.


A norma dell’art. 26, co. 5 l’alterazione dei moduli ricevuti, eccezion fatta nei casi in cui si manifesti reato, è punito con una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro irrogata dalla Direzione Territoriale del Lavoro nel caso di accertamento dell’infrazione.


Modalità tecniche - Per accedere alla nuova procedura, i lavoratori devono avere attivato un’utenza sul portale “Cliclavoro” del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) ed essere in possesso del codice di identificazione (Pin) per operare sul sito dell’INPS. In ogni caso, è possibile affidare le patiche per la compilazione e successivo invio del modulo ai soggetti abilitati (patronati, organizzazione sindacale, ente bilaterale e commissioni di certificazione di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003), prescindendo dal possesso dei suddetti codici di accesso. Quindi, un lavoratore per dimettersi dovrà:


  1. registrarsi presso il sito cliclavoro.gov.it ed avere un user ed una password di accesso;
  2. registrarsi al sito dell’Inps ed avere il PIN personale. Operazione che richiede qualche giorno di tempo, in quanto dopo la registrazione, parte della password di accesso viene ricevuta, da chi si iscrive, per posta raccomandata;
  3. compilare un modello telematico con i propri dati, i dati del datore di lavoro (tra i quali il codice fiscale) ed i dati del rapporto di lavoro;
  4. inviare il tutto al sistema informatico SMV, il quale fornisce il codice alfanumerico attestante il giorno e l’ora in cui il modulo è stato trasmesso dal lavoratore.

CdL esclusi – In questo meccanismo, pieno di burocrazia, non trovano spazio i CdL. Ebben sì, proprio coloro che sono per natura professionale gli intermediari fra lavoratore e impresa dall'assunzione al termine del rapporto di lavoro, sono esclusi dalla gestione delle dimissioni volontarie. “Non è chiaramente un controsenso? - chiede Longobardi - Si preferisce dare ai lavoratori una serie di obblighi molto articolati, con il rischio che una buona fetta del milione e mezzo di dimissioni volontarie ogni anno in Italia generi dei contenziosi, perfettamente evitabili se lasciassero lavorare noi professionisti”


Riforma servizi per l’impiego - Quanto alla riforma dei servizi per l'impiego, il Dlgs 150/2015 (art. 12), che istituisce l'Agenzia nazionale per le politiche attive (Anpal), attribuisce suddetti servizi alle Regioni. Con un problema: non si prende mai davvero in considerazione che il sistema produttivo nazionale è caratterizzato da una netta prevalenza di piccole e medie imprese, un universo in cui le grandi agenzie private hanno poco accesso e di cui hanno scarsa conoscenza.


Per questo l'Ancl chiede che la Fondazione consulenti per il lavoro, agenzia creata all'interno della categoria e riconosciuta dal ministero competente nel 2007, venga inserita esplicitamente fra i soggetti accreditati: poter disporre, tramite la Fondazione, di migliaia di consulenti del lavoro attivi sul territorio e direttamente connessi con il sistema delle imprese, non potrà che apportare enormi vantaggi al progetto di riforma.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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