4 ottobre 2016

Dimissioni online

Riceviamo e pubblichiamo quanto pervenuto in redazione



COMUNICATO STAMPA DEL 27/09/2016

Apprendiamo, costernati, che lo schema del decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 151/2015 sulle Semplificazioni volute dal Jobs Act, tra le altre cose ha previsto che la procedura relativa alla presentazione telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali possa avvenire anche per il tramite e con l’assistenza dei Consulenti del Lavoro e delle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Così l’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 che aveva inizialmente individuato i patronati, le organizzazioni sindacali nonché gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione quali strutture atte a garantire la volontarietà delle dimissioni e risoluzioni consensuali, garanzia richiesta dal legislatore per superare l’annoso (e a quanto pare diffuso) fenomeno amorale delle dimissioni in bianco, aumenta la platea dei soggetti affidabili estendendo l’assistenza del lavoratore anche all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a nostro avviso unico ente realmente preposto a tale adempimento, e ai Consulenti del lavoro.

Due osservazioni nascono spontanee:

Primo: ma perché solo i Consulenti del lavoro? La Legge 12/1979 abilita all’esercizio di tale professione anche i Commercialisti e gli Avvocati. Sono questi forse meno affidabili? O si tratta dell’ennesimo giochino sotto banco volto a estromettere da una parificazione voluta dalla legge, due categorie che sono legittimate a tale servizio? Vale la pena ricordare che prima della Legge 12/1979, l’attività professionale di consulenza del lavoro veniva svolta dai Commercialisti che, quindi, hanno una solida e consolidata esperienza. Solida e consolidata esperienza che quotidianamente i quasi 21.000 Commercialisti esperti in materia di lavoro mettono ancora oggi al servizio delle imprese, senza tanto clamore.

Secondo: la ratio della norma è quella di combattere il fenomeno delle dimissioni in bianco, fenomeno che, a quanto pare, non è stato “eliminato“ neppure dai commi dal 16 al 23 dall’art. 4 della Legge 92/2012 che prevedeva la convalida delle dimissioni concretizzata poi dall’apposizione della firma del lavoratore dimissionario sulla Comunicazione Obbligatoria. Questo iter procedurale non ha estinto il malcostume delle dimissioni in bianco e il legislatore ha voluto intervenire con un provvedimento ancor più restrittivo con lo scopo di tutelare la libera scelta del lavoratore di recedere dal rapporto di lavoro. Come purtroppo spesso accade, anche questo è diventato un business a favore dei sindacati che, per “accertare“ la volontà del lavoratore di dimettersi, richiedono l’iscrizione e quello che doveva essere una tutela diventa un costo economico e in termini di tempo.

È la norma che non va bene, c’è qualcosa che deve essere aggiustato. Solo le parti sociali possono essere legittimate alla procedura delle dimissioni online e, ad avviso di chi scrive, l’unico soggetto che può garantire la terzietà è l’Ispettorato del Lavoro.
Resta il fatto che se vengono riconosciute nuove prerogative ai Consulenti del Lavoro queste debbano essere estese a tutti i soggetti previsti dalla Legge 12/1979 e, quindi, anche a Commercialisti ed Avvocati. Diversamente questa prerogativa crea una distorsione al principio di parificazione legale dei professionisti competenti in materia di lavoro, oltre che un “vantaggio competitivo” improprio.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Scientifico Gruppo Odcec Area lavoro

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