23 maggio 2013

Disciplina: pubblicati i regolamenti per i commercialisti

Le funzioni sono disposte sia per il Cndcec che per gli Ordini territoriali, dove possono essere nominati anche non iscritti.
Autore: Redazione Fiscal Focus

I regolamenti sulle funzioni disciplinari - Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, pur non riuscendo ancora a rinnovare le proprie massime cariche, ha ottenuto dal Ministero della Giustizia i regolamenti sulle proprie funzioni disciplinari e su quelle attribuite agli Ordini territoriali dei quali è posto a capo. I due regolamenti sono infatti stati pubblicati lo scorso 15 maggio nel Bollettino Ufficiale n. 9 del dicastero guidato da Anna Maria Cancellieri. I testi pubblicati nel documento ministeriale si presentano alla stregua di provvedimenti attuativi dell’articolo 8, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 137/2012 che avevano ottenuto l’approvazione dallo stesso Consiglio nazionale lo scorso 8 novembre e poi, in seguito alla specifica richiesta del dicastero, sono stati integrati il recente 7 marzo.

Le funzioni del Consiglio nazionale – Il primo regolamento si riferisce ai Consigli disciplinari in seno al Consiglio nazionale, ossia quelli istituiti proprio da quest’ultimo (art. 2, co. 1). Questi Consigli di disciplina nazionale hanno il compito di istituire e decidere le disposizioni disciplinari nei confronti degli iscritti all’Albo e non possono svolgere altre funzioni amministrative (art. 2, co. 2 e 3). Il Consiglio disciplinare è composto da un numero minimo di sei membri che il Consiglio nazionale sceglie tra i consiglieri nazionali candidati proprio a questo ruolo; se però non ci sono candidature o non sono sufficienti, il Consiglio nazionale deve eleggere altri soggetti (art. 3, co. 1 e 2). L’articolo 4 dispone poi in merito alle funzioni del Consiglio di disciplina nazionale. Il regolamento inoltre rimarca la valenza dei motivi di astensione espressi negli articoli 51 e 52 c.p.c., i quali possono essere comunque ricusati con istanza motivata da presentare al Consiglio di disciplina dell’Ordine che a sua volta delibererà sulla sussistenza di tali motivi (art. 5, co. 1 e 2). Fino a che il nuovo Consigli di disciplina nazionale non si insedia, le sue funzioni saranno svolte dal Consiglio nazionale.

Gli Ordini territoriali - Per quel che concerne poi il Consiglio di disciplina degli Ordini territoriali, il regolamento pubblicato nel Bollettino del Ministero della Giustizia dispone che sia inserire nel Consiglio di disciplina anche soggetti terzi che non risultano iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (art. 3, co. 10). In questo caso la scelta dovrà essere effettuata prima tra gli iscritti all’Albo che abbiano inviato i curricula. Qualora non pervenga alcuna candidatura o non si sia raggiunto un numero sufficiente, il Consiglio sceglierà autonomamente tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, anche nel caso questi soggetti terzi siano già in pensione. Poi al comma 3 dell’articolo 2 si sancisce anche l’incompatibilità tra la carica di consigliere dell'Ordine e quella di membro del Consiglio di disciplina. Infine, una questione che esula dal regolamento, ma che riguarda gli Ordini territoriali, è quella del registro per le stp. Infatti il direttore generale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Francesca Maione, ha diffuso in questi giorni alle presidenze locali una missiva con la quale invitava gli Ordini a istituire una sezione speciale dell'albo nella quale, per ogni stp iscritta, si dovrà indicare: la ragione sociale, l'oggetto professionale unico e prevalente, la sede legale, il nominativo del legale rappresentante, i nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.

Entrata in vigore dei regolamenti – I regolamenti, che si ricorda pubblicati lo scorso 15 maggio sul Bollettino Ufficiale n. 9 del Ministero della Giustizia e sul relativo sito internet, sono entrati in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

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