5 giugno 2015

Durc online. I dubbi dei commercialisti

Autore: Redazione Fiscal Focus

Il via libera – Dal primo luglio partirà la procedura operativa per il Durc online intesa dal Welfare come “un importante passo avanti verso la modernizzazione dei rapporti con i cittadini e le imprese, in linea con gli obiettivi del governo per una riforma della pubblica amministrazione nel segno dell’efficienza e del risparmio”. Tant’è che proprio in questi giorni Lorena Raspanti, presidente Commissione studio Lavoro dell’Odcec di Catania, e Salvatore Stifanelli, segretario dell’Odcec di Barcellona Pozzo di Gotto, sono intervenuti sulla questione. In una nota congiunta, i due rappresentati dei presidi territoriali della categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno espresso il proprio parere in merito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 125 del primo giugno scorso del decreto 30 gennaio 2015 tramite il quale le nuove regole per il Durc sono state fissate dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione. Tale intervento normativo, ricordano i due, era stato disposto a sua volta dall’articolo 4 del decreto legge n. 34 del 2014.

Verso la semplificazione – Si parla di semplificazione reale? Questo è infatti il quesito che si sono posti i due commercialisti che si occupano della materia lavoristica. Con l’avvio del cosiddetto Durc online infatti si procederà a un contestuale snellimento delle procedure. Il risultato che si spera di ottenere coinciderà quindi con un aumento della rapidità dei tempi di ottenimento del documento. Un sistema più veloce è necessario affinché anche l’economia possa prendere respiro. Ma sarà davvero così?

Il calcolo dei tempi – Dunque, Raspanti e Stifanelli si sono chiesti in quanto tempo sarebbe quantificabile l’ottenimento indicato dal Ministero, ai fini del rilascio del Durc. Vale a dire, cosa intende il dicastero per ‘tempo reale’? “Sembrerebbe che, a detta del Ministero, entro le 72 ore successive dalla richiesta, dovrebbe pervenire all’interessato una comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del documento in regola. Nei successivi ‘pochissimi’ giorni si dovrebbe poter procedere alla loro rimozione, eliminando le cause d’irregolarità. Tale procedura on line dovrebbe inoltre risolvere e superare le varie tipologie (Durc interno, per certificazione del credito da P.A., per verifica da autocertificazione, etc…), che di fatto avevano rappresentato particolari difficoltà di gestione, e riguarda il soggetto contribuente nella sua globalità comprendente la gestione dei lavoratori autonomi e la gestione separata dei collaboratori. Eppure già all'avvio della nuova procedura vengono ‘escluse’, in via transitoria, alcune tipologie tra cui quella prevista dall'art 13-bis co, 5 del D.L. n. 52/2012 ( certificazione e compensazione dei crediti verso la P.A.). La necessità di avere regole certe e non unilateralmente modificabili si impone, tenuto conto anche di quanto previsto dall’art.1 co.1175 legge 296/2006. Considerato che è previsto un periodo di sperimentazione, che possa testare il sistema informatico, al fine di verificarne l’affidabilità, diventa opportuno conoscere i criteri che inequivocabilmente consentiranno il rilascio del Durc in regola”, scrivono di due commercialisti in una nota. Il loro parere è che la previsione ministeriale delle 72 ore sia dubbia.

I quesiti – Tenendo conto di quanto fin qui esposto, Raspanti e Stifanelli proseguono con i rispettivi dubbi e quesiti, nel tentativo di rintracciare (e pretendere) risposte utili non solo alla categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, quanto anche all’intera platea di contribuenti interessati dalla procedura del Durc online. I quesiti posti sono tre: la procedura del Durc interno resterà invariata? Il preavviso di irregolarità, comunicato via pec all'interessato o al soggetto delegato, avrà la stessa valenza? Gli Enti preposti al rilascio, nel testare la procedura, hanno superato le criticità, più volte segnalate, inerenti gli aggiornamenti degli archivi? A queste domande la categoria attende una risposta che sia veramente chiarificatrice considerando altresì che “sarebbe necessario riconsiderare le note di rettifica ex art.1 co.1175 legge 296/2006. La proposta di semplificazione è quella di rivedere il sistema sanzionatorio solo in quei casi di ritardato pagamento, ipotizzando la possibilità di un ravvedimento che non penalizzi le aziende volenterose”, concludono i due commercialisti.

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